Gianni Trovati. Gli enti locali devono contenere l’indebitamento da finanziamento perché sono tenuti a considerare i limiti e la regionalizzazione del debito stabilita dalla legge 243/2012, che ha attuato l’articolo 81 della Costituzione sull’obbligo di pareggio di bilancio.
Il primo alert sulla legge 243, che secondo il calendario ufficiale avrebbe dovuto guidare i bilanci di regioni ed enti locali dal 1° gennaio prossimo, arriva dalla delibera 527/2015 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, che analizza le implicazioni derivanti dai limiti per la contrazione di debiti previsti dall’articolo 204 del Tuel, all’interno di un quadro più ampio derivante dai vincoli di finanza pubblica dell’ordinamento comunitario. La delibera è importante anche perché coglie il punto su cui poggia l’intero impianto della manovra per gli enti locali, cioè una sorta di rinvio “implicito” della legge 243, che oltre ai nuovi vincoli sull’indebitamento imporrebbe a Comuni e Province (e alle Regioni, sia per la gestione sanitaria sia per quella extra-sanitaria) di rispettare il pareggio nei saldi di parte corrente e finale, di cassa e competenza, a preventivo e consuntivo. Essendo impraticabile in tempi brevi la strada della riforma, perché la 243/2012 è una legge rafforzata che può essere modificata solo con la maggioranza assoluta di Camera e Senato, per ora si è optato su una proroga interpretativa, nata in commissione Bilancio della Camera, secondo cui le novità si applicano solo a partire dai preventivi che in via ordinaria si approverebbero nel 2016, e quindi dall’esercizio 2017. Com’è evidente, si tratta di una base indispensabile ma debole, e la delibera della Corte dei conti Veneto è la prima prova dell’urgenza che Governo e Parlamento tornino in fretta sull’argomento appena dopo la manovra per dare un assetto definitivo alle regole di finanza locale.
Secondo la pronuncia gli enti locali devono ovviamente tener conto degli obblighi derivanti dall’ordinamento internazionale e nazionale che spingono per un generalizzato abbassamento del livello di debito.
La Corte dei conti evidenzia che questi obblighi sono stati resi più incisivi a dalle modifiche costituzionali introdotte nel 2012, con l’obbligo del pareggio di bilancio, che richiedono la permanenza costante dell’equilibrio di bilancio e dell’indebitamento.
Questo aspetto è regolato in particolare dalla legge rinforzata n. 243/2012, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, che all’articolo 10 disciplina il ricorso all’indebitamento delle regioni e degli enti locali, stabilendo che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.
Dal 1° gennaio 2016, quindi, le regioni e gli enti locali presenti nel territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, bisognerà tener conto del livello complessivo dell’indebitamento territoriale per garantire «l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione».
La Corte dei conti evidenzia quindi che ogni ente locale, e la stessa Regione, dovranno fin da ora tenere in considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile in base alla quale le amministrazioni devono confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nell’articolo 10, comma 1della legge 243/2012, per rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell’indebitamento a livello regionale.
Il Sole 24 Ore – 8 dicembre 2015