In caso di cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente questo ha comunque diritto a un’indennità per le ferie non godute. Con la sentenza relativa alla causa C-341/15 la Corte di giustizia europea si è espressa in merito alla conformità della «legge relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna» al disposto dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal tribunale amministrativo viennese nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente pubblico per la corresponsione dell’«indennità finanziaria» per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per la richiesta di collocamento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore.
Il cittadino austriaco, infatti, ha chiesto il pagamento di tale indennità in relazione alle ferie non godute durante il periodo (di circa un anno e mezzo) in cui lo stesso non ha prestato servizio in quanto, dal 15 novembre al 31 dicembre 2010 è stato assente per malattia, mentre, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al pensionamento, è stato sollevato dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, in virtù di un accordo sottoscritto con il datore di lavoro.
La pubblica amministrazione viennese ha respinto tale pretesa, evidenziando che la legge austriaca nega espressamente il diritto del dipendente a percepire una tale indennità «in caso di ammissione al beneficio della pensione su sua richiesta».
La Corte di giustizia ha effettuato un lucido esame del contesto normativo di riferimento, rammentando che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce prevede non solo che ogni lavoratore debba beneficiare di un periodo di ferie annuale retribuito di almeno quattro settimane, ma altresì che, ai sensi del secondo paragrafo dello stesso articolo, il periodo minimo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità «salvo in caso di fine rapporto».
La Corte ha quindi rilevato come il legislatore comunitario – nel prevedere comunque l’erogazione di tale indennità alla cessazione del rapporto lavorativo – abbia considerato del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro si sia risolto: evidenzia, infatti, la Corte che l’articolo 7, paragrafo 2, non assoggetta tale diritto «ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui lo stesso aveva diritto alla data in cui il rapporto è cessato».
La Corte di giustizia, rispondendo alle questioni poste dal giudice del rinvio, ha quindi interpretato la direttiva comunitaria evidenziando come l’articolo 7 non consenta a una normativa nazionale di privare del diritto all’«indennità finanziaria» per ferie annuali non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento nel caso in cui non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine del rapporto.
La Corte europea ha poi affrontato la questione relativa alla causale della mancata fruizione delle ferie, evidenziando come, nel caso di specie, fosse necessario effettuare una differenziazione tra il periodo di mancata fruizione a causa della malattia del dipendente e, dall’altro, il periodo di mancata prestazione lavorativa in forza dell’accordo concluso con il datore di lavoro.
Ebbene, la Corte – richiamando la duplice finalità delle ferie, ovverosia consentire al lavoratore di sospendere l’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto e di beneficiare di un periodo di svago e relax – conclude evidenziando che nell’ipotesi in cui, pur a fronte della corresponsione della retribuzione, la prestazione lavorativa non sia dovuta in virtù di un accordo tra le parti, il lavoratore non ha diritto all’indennità per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che lo stesso non abbia potuto fruire del periodo di ferie a causa di malattia.
Angelo Zambelli – Il Sole 24 Ore – 21 luglio 2016