La risoluzione 65/E delle Entrate ha chiarito che la deduzione dal reddito complessivo Irpef compete anche per i contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al fondo sanitario integrativo.
La risoluzione fa riferimento a una particolare categoria di pensionati, in quanto riguarda gli ex dipendenti di un gruppo bancario che, mantenendo l’iscrizione al fondo sanitario integrativo successivamente alla cessazione del rapporto, versano una quota anche per familiari non a carico. Inoltre, viene esplicitato nell’istanza, la circostanza che gli accordi collettivi non pongano alcuna quota di contribuzione a carico dell’ex datore di lavoro farebbe ricondurre il fondo alla tipologia di ente o cassa avente esclusivamente fini assistenziali, come indicato all’articolo 51, comma 2, lettera a, del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).
Nel dettaglio, il comma 2 prevede, oltre alla non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, anche la non concorrenza dei contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di accordo, contratto o regolamento aziendale, che operino in un ambito di intervento stabiliti con decreto del ministero della Salute in base all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter, per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.
Con riferimento ai pensionati, ai fini di verificare la deducibilità del contributo la risoluzione richiama opportunamente un importante precedente e, precisamente, la risoluzione 293/E del 2008 in base alla quale i contributi a casse di assistenza sanitaria che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori – che a tali casse hanno aderito durante l’attività – di rimanervi iscritti (anche dopo la cessazione dal servizio) sono deducibili a condizione che sia rinvenibile un collegamento diretto tra il versamento e la posizione di ogni singolo pensionato.
Nel caso specifico in cui il fondo sanitario integrativo del gruppo bancario è riconducibile alla tipologia di ente o cassa avente esclusivamente fini assistenziali, l’Agenzia ha quindi riconosciuto la deducibilità della contribuzione versata in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, confermando quindi quanto già affermato con la circolare 50/E del 2002, in cui (si veda il quesito 6.1) è stato precisato che l’esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico.
Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi – Il Sole 24 Ore – 3 agosto 2016