È sufficiente che il dipendente abbia maturato il diritto in un’altra gestione. Al raggiungimento dei 65 anni deve scattare la collocazione a riposo d’ufficio senza attendere i 70
di Fabio Venanzi. Le pubbliche amministrazioni devono risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni del proprio personale, anche se il dipendente iscritto ex Inpdap non ha maturato un diritto a pensione ma può vantarlo presso un altro ente previdenziale.
Lo precisa la Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 13264/2013 di martedì scorso, in riscontro a un quesito posto da un Comune.
Nel caso in esame, una dipendente pubblica con oltre 20 anni di contributi all’Inps aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi all’ex Inpdap ma all’atto della notifica del provvedimento aveva rinunciato alla ricongiunzione.
Al compimento del 65esimo anno di età, l’interessata può contare su un’anzianità di servizio presso l’ente locale pari a poco più di 15 anni.
L’anzianità contributiva si colloca parzialmente entro il 31 dicembre 1995 e quindi il sistema pensionistico è misto.
A seguito della riforma Monti-Fornero e dell’innalzamento dei requisiti contributivi, così come precisato dall’Inps con la circolare 16 del 1° febbraio scorso, la dipendente non può vantare un diritto a pensione presso l’ex Inpdap, motivo per cui l’amministrazione comunale ha chiesto al Dipartimento se potesse concedere il trattenimento in servizio fino al massimo di 70 anni anche in considerazione del fatto che in questo lasso di tempo l’interessata maturerebbe il diritto a pensione raggiungendo i 20 anni contributivi richiesti.
Infatti le sentenze della Corte costituzionale numero 90 del 21 febbraio 1992 e la 282/1991 hanno sancito la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici ultrasessantacinquenni privi dell’anzianità minima per il diritto a pensione.
La Funzione pubblica sottolinea che la dipendente entro il 2011 ha maturato un diritto autonomo a pensione presso la gestione Inps avendo già perfezionato i requisiti pensionistici per la liquidazione del trattamento di vecchiaia (60 anni con 20 anni di contributi maturati nel 2008) e non è soggetta al regime previdenziale previgente le novità introdotte dal decreto Salva Italia.
In generale, prosegue la nota, l’orientamento è che l’amministrazione debba risolvere il rapporto di lavoro al compimento del limite ordinamentale (salvo il trattenimento in servizio in presenza di tutti i presupposti di legge) qualora la dipendente possa contare su un diritto autonomo a pensione – come nel caso in esame – oppure possa, attraverso la totalizzazione, raggiungere il minimo contributivo di 20 anni.
Per il Dipartimento ne deriva che l’ente dovrebbe collocare la dipendente a riposo d’ufficio al compimento del 65esimo anno di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’articolo 16 prevista dal decreto legislativo 503/1992 in presenza dei presupposti di legge.
Nel caso in cui l’interessata dovesse decidere di ricorrere alla pensione in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) si applicherà la finestra mobile di 18 mesi istituita dal Dl 78/2010.
Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2013