Giorgia Romitelli e Ilaria Gobbato*. Con il duplice obiettivo di contrastare la corruzione e rendere più trasparenti le informazioni relative all’operato della pubblica amministrazione, il Governo Monti ha recentemente adottato il decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013, il cui intento è riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità.
Con questo obiettivo si è dato vita a un provvedimento che – attraverso i suoi 53 articoli – ha notevolmente aggravato gli adempimenti cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, anche nell’ambito degli appalti pubblici. Dal prossimo 20 aprile, infatti, le stazioni appaltanti rientranti nell’ambito di applicazione soggettiva del nuovo Testo unico in materia di trasparenza dovranno pubblicare sui rispettivi siti istituzionali il contenuto, l’oggetto del provvedimento, la spesa prevista e gli estremi dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento con cui è stato scelto il contraente per l’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture. A ciò si aggiungono, tra gli altri, l’obbligo di pubblicazione dei documenti di programmazione pluriennale delle opere pubbliche, dei documenti su tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate nonché – con cadenza annuale – di un indicatore dei tempi medi di pagamento. Non ci si può non chiedere allora quale sarà l’impatto delle nuove misure sull’operatività della Pubblica Amministrazione, e quindi sui tempi di realizzazione degli appalti pubblici. Senza parlare inoltre dei sacrifici – in termini di costi e risorse – che l’adempimento a tali norme inevitabilmente comporterà per gli uffici pubblici, e ciò peraltro in un periodo di scarsezza generale di risorse pubbliche. Ma la novità più dirompente introdotta dal decreto n. 33 è che, al potenziamento degli obblighi di trasparenza, corrisponde il diritto di qualsiasi cittadino di richiedere, al responsabile della Pubblica Amministrazione incaricato, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione, nel caso in cui quest’ultima non sia intervenuta. Si tratta di una novità assoluta, atteso che fino a oggi il diritto d’accesso non poteva prescindere dalla sussistenza, in capo al privato richiedente i documenti, di un interesse differenziato, attuale e concreto, che legittimasse la sua richiesta. L’art. 5 del Testo unico, invece, scardina questo principio e – in applicazione della massima esigenza di trasparenza – consente a chiunque di prendere visione dei documenti e dunque di «controllare» in modo generalizzato come la Pubblica Amministrazione abbia operato e come siano state utilizzate le risorse pubbliche. Non è chiaro a rigore – dal testo della norma – se tale possibilità possa trovare applicazione anche con riferimento alla materia degli appalti pubblici, legittimando chiunque – a prescindere dalla partecipazione dalla gara – a visionare la documentazione relativa al procedimento di selezione del contraente e dunque le offerte presentate dai concorrenti. Ora, una lettura della stessa in conformità con i principi dettati dal Codice degli Appalti risulta obbligata se non si vuole ledere quella libera e leale concorrenza che rappresenta l’obiettivo principale delle norme nazionali e dei principi comunitari in tema di appalti pubblici, e per il conseguimento della quale è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare il libero gioco della concorrenza. Infatti, interpretare diversamente la norma porterebbe qualunque soggetto terzo, del tutto estraneo alla procedura di gara medesima, a entrare in possesso di informazioni riservate, senza che tali conoscenze possano al tempo stesso servire al soggetto che le ha acquisite per far valere i propri diritti e interessi in relazione a quella procedura concorrenziale. A questo punto viene da chiedersi se un controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione possa giustificare un tale sovvertimento di regole e principi consolidati del nostro ordinamento. (riproduzione riservata) *rispettivamente partner e associate, divisione Public Procurement, Dla Piper.
MF – 9 aprile 2013