Gli investimenti effettuati dal 2009 non guardano più al passato nel redditometro e rilevano solo per l’anno d’imposta nel quale è avvenuto il pagamento. Pertanto l’accertamento emesso per gli anni 2007 e 2008 non deve considerare anche il quinto degli investimenti 2009. Il principio emerge dalla sentenza 115/02/2013 della Ctp Bergamo (presidente Galizzi, relatore Diana).
Il caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2007, nel quale l’ufficio fondava la propria presunzione di maggior reddito sulla circostanza che il contribuente, nell’anno 2009, aveva acquistato delle quote sociali. La precedente formulazione dell’articolo 38 del Dpr 600/73, prevedeva che gli investimenti andavano considerati nella misura di un quinto nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti. Vigeva così una presunzione che la produzione del reddito necessario all’acquisto, avveniva nell’arco di cinque anni complessivi. Pertanto nell’emissione degli accertamenti, l’ufficio doveva considerare nell’anno preso in esame il citato quinto e chiedere quindi, giustificazioni al contribuente anche in relazione a tale reddito.
L’effetto delle modifiche
Con l’articolo 22 del Dl 78/2009 l’accertamento sintetico o redditometrico è stato profondamente modificato e tra le altre, è stata eliminata la ripartizione in quinti degli investimenti. Pertanto per gli accertamenti dal 2009 in avanti gli acquisti di beni durevoli vanno considerati al 100% nell’anno di sostenimento della spesa.
A questo punto il dubbio interpretativo è relativo all’intreccio delle due norme. Infatti, il rischio concreto è che un immobile, ad esempio, acquistato nel 2010, possa essere considerato nella misura di un quinto negli anni precedenti e in misura piena nell’anno 2010, date le nuove regole. Nella prima circolare emessa dall’agenzia delle Entrate (24/2013) sul tema, non è stata affrontata la questione, lasciando (forse) al giudizio del funzionario, o addirittura ai giudici tributari, l’interpretazione.
Il chiarimento della Ctp Bergamo
Il collegio bergamasco, con una delle prime pronunce in materia, chiarisce che alla luce delle modifiche normative, per gli uffici è inibito ripartire gli investimenti del 2009 per un quinto in ciascuno degli anni precedenti. In buona sostanza, dunque, a parere dei giudici, se dal 2009 valgono nuove regole, queste devono essere estensivamente adottate su tutti i fronti. Finora, invece, l’Agenzia ha avuto modo di rilevare che solo in relazione all’applicazione retroattiva delle medie Istat rispetto ai Dm del 1992, lo strumento vale dal 2009 in avanti. Infatti, ciò che è emerso dai primi confronti, è che le presunzioni effettuate con i vecchi indici sono decisamente più al rialzo (e quindi sfavorevoli al contribuente) rispetto alle nuove medie Istat.
Da qui, in sede difensiva il contribuente ha tentato di dimostrare la propria buona fede, applicando i valori determinati con i nuovi criteri, anche agli accertamenti per gli anni pregressi. A parere del Fisco, però, è la norma a prevederne espressamente l’applicazione dal 2009 e pertanto, ha respinto queste difese. Da quanto emerge, dunque, da un lato l’amministrazione nega l’irretroattività su quanto potrebbe essere favorevole al contribuente (medie Istat) e dall’altro, in pratica, la sostiene su quanto sfavorevole (investimenti).
Il Sole 24 Ore – 14 settembre 2013