La Corte Costituzionale – con sentenza n. 302 dell’11 dicembre u.s. ha promosso i test nazionali per l’accesso alle Facoltà a numero chiuso – e cioè medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura e professioni sanitarie
Test previsti da una legge del 1999. I giudici della Consulta hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. Il Supremo organo della giustizia amministrativa nell’ordinanza di rimessione aveva sostenuto che “il sistema delle graduatorie di ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo innanzitutto degli artt. 3, 34 e 97 Costituzione”.
A fronte di una prova unica nazionale, l’ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma “da fattori casuali e affatto aleatori”. Palazzo Spada aveva inoltre evidenziato che “svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo”.
Di diverso avviso è invece la Consulta secondo cui la questione non è ammissibile in quanto la norma nulla stabilisce riguardo al tipo di graduatoria da adottare, e dunque non obbliga in un senso o nell’altro, cioè né per singoli atenei né a livello nazionale, lasciando l’amministrazione libera di decidere.
Sbaglia dunque il Consiglio di Stato a ritenere che “l’amministrazione non avrebbe altra scelta che quella di utilizzare graduatorie locali per singoli atenei”, senza peraltro “fornire un’adeguata motivazione circa l’impossibilità di seguire altre interpretazioni dell’articolo 4”.
In sostanza per i giudici costituzionali la questione sollevata è inammissibile perché “viziata da una non compiuta sperimentazione” da parte del Consiglio di Stato del “tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme” della disposizione censurata.
Fnovi – 13 dicembre 2013