Doveva essere la rivoluzione, il Freedom of Information Act dell’Italia: trasparenza sulle informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione e stretta senza precedenti sui dirigenti pubblici, con nuovi vincoli di incompatibilità e decadenza. Doveva, ma non sarà.
Perché il decreto legislativo preparato dal ministro per la Funzione pubblica Filippo Patroni tariffi non è neppure entrato in Consiglio dei ministri. Un provvedimento corposo, 54 articoli, derivato da quella legge delega 190/2012 con cui il governo ha fissato i requisiti di incandidabilità alle prossime elezioni (ma i partiti, soprattutto Pdl, stanno cercando di affondare in Parlamento le nuove regole). Patroni Griffi ci aveva lavorato a lungo, era il provvedimento con cui sperava di essere ricordato nella sua esperienza di ministro. Che, invece che con un trionfo, si chiude con una profonda frustrazione. Le novità sulla trasparenza erano radicali: disponibili su Internet, gratis, tutti i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria.
Ma sono altre le cose che hanno determinato la scomparsa del decreto. Tipo l’estensione del ‘obbligo di pubblicità “dei dati relativi ai titolari di incarichi politici sulla situazione patrimoniale anche ai titolari di incarichi politici negli enti pubblici nazionali e nelle società partecipate”. L’altra parte del decreto, quella su “inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali” avrebbe sconvolto i vertici della pubblica amministrazione, se applicata letteralmente. Per la prima volta ci sarebbero stati requisiti molto stringenti per “gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice”. Per assicurare l’imparzialità del dirigente, sarebbe stato escluso chi “ha assunto comportamenti, cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico”.
La lista era stringente: condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, provenienza da incarichi nel privato o da organi di indirizzo pubblico. E poi una incompatibilità totale con gli incarichi in soggetti privati (del dirigente o del coniuge, fino a parenti di secondo grado con ruoli di vertice) e con cariche politiche. Non solo: in caso della nomina di un dirigente incompatibile, era prevista la responsabilità “per le conseguenze economiche degli atti adottati” per chi aveva indicato il nome.
Il Fatto quotidiano – 21 dicembre 2012