«Lex posterior generalis non derogat legi propri speciali» (la legge generale successiva non cancella quanto previsto dalla legge speciale specifica): cita questo brocrado in latino il ministero alle politiche agricole per ribadire, contrariamente a quanto sostenuto dal dicastero dello sviluppo economico, che l’articolo 62 della legge 27/2012 «è, e resterà, in vigore».
Si tratta del dispositivo che impone contratti in forma scritta, pagamenti in tempi certi (30 giorni per il fresco, 60 per i non deperibili) e sanzioni durissime a chi transige.
L’affermazione sulla piena vigenza della norma è contenuta in una lettera che il capo del legislativo di via XX settembre ha indirizzato ieri ai tecnici del ministro Corrado Passera e a Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. Autrice quest’ultima del quesito sulla valenza o meno dell’articolo 62, a seguito del recepimento successivo della direttiva europea sui pagamenti (2011/7/Ce), con dlgs 192/2012. Interrogazione a cui il capo del legislativo di Passera, Raffaello Sestini, ha risposto (si veda ItaliaOggi del 28-29 marzo e del 2/4/2013) sostenendo «l’abrogazione implicita» dell’articolo 62, in base a due principi:
1) la prevalenza di una norma di derivazione comunitaria sulla normativa nazionale;
2) l’applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo (essendo il dlgs 192/2012 successivo alla legge 27/2012 di conversione del dl 1/2012).
Di più: secondo il legislativo di Passera «la disciplina di cui all’art. 62 dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo».
La risposta delle Politiche agricole. In prima battuta, il capo del legislativo Mipaaf, Salvatore Mezzacapo, nella missiva spiega che l’articolo 62 «si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale» prevista dal dlgs 192/2012, in quanto «la cessione del prodotto agricolo e agroalimentare» è «una specifica del genere relativo alle transazioni commerciali in senso lato intese».
Quindi le Politiche agricole richiamano «il consolidato canone», sancito per altro da alcune pronunce della Cassazione (sentenza n. 24224 del 18/11/2011 della sezione tributaria e sentenza civile n. 4900 del 27/3/2012 della sezione lavoro) in base a cui «il principio contenuto in una normativa speciale risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale».
In seconda battuta, la missiva delle Politiche agricole affronta il nodo della disapplicabilità per l’ipotizzato contrasto con il diritto comunitario. E rileva come «lo stesso legislatore comunitario nel disciplinare la materia relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (direttiva 2011/7/Ue) faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior favore per i creditori».
Prevedendo all’art. 12, comma 3, della direttiva che «gli stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva». Mezzacapo cita quindi il dlgs 231/2002, depositario della prima normativa sui pagamenti e non modificato sul punto dal dlgs 192/2012, che lo Sviluppo economico ha usato come rostro per l’abrogazione dell’articolo 62. In esso, chiosa, si prevede all’art. 11, comma 2 che «sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore».
Infine, sulla natura speciale del dispositivo e sulla sua piena vigenza, il dicastero delle politiche agricole guidato da Mario Catania spiega che essa è stata vagliata positivamente:
– prima dal legislatore stesso, che ha esonerato gli scambi intra-agricoli dal raggio d’azione dell’articolo 62, attraverso il decreto legge 179/2012, poi convertito in legge 221/2012, dopo il varo del dlgs 192/2012 (senza dunque porsi il problema di una presunta abrogazione);
– poi dal Consiglio di stato, col parere 27/11/2012, reso sullo schema di dm attuativo dell’articolo 62;
– infine, da ultimo, dall’Agcm, nella sua adunanza del 6 febbraio 2013, in cui ha approvato nella sua interezza il dm 199/2012, attuativo dell’art. 6, considerandolo, con tutta evidenza, pienamente vigente.
ItaliaOggi – 4 aprile 2013