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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Articolo 18: licenziamento economico, reintegro solo in alcuni casi
    Notizie ed Approfondimenti

    Articolo 18: licenziamento economico, reintegro solo in alcuni casi

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche31 Maggio 2012Nessun commento2 Minuti di lettura
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    La riforma del mercato del lavoro cambia l’articolo 18. Con il via libera al primo dei quattro maxiemendamenti alla riforma del lavoro sui quali il governo ha chiesto la fiducia cambiano le regole sui licenziamenti. Ecco come.

    Resta nullo il licenziamento discriminatorio

    Resta sempre nullo il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale.

    Nel licenziamento per motivi economici reintegra solo in alcuni casi

    Sul licenziamento per motivi economici, poi, in caso di annullamento da parte del giudice, ci sarà più la reintegra del lavoratore solo in alcuni casi. Diversamente gli spetterà un’indennità risarcitoria onnicomprensiva che andrà da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità.

    La conciliazione obbligatoria non sarà bloccata da una malattia fittizia

    La procedura di conciliazione poi – obbligatoria per i licenziamenti economici – non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

    Nei licenziamenti disciplinari minore discrezionalità del giudice

    Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.

    Il Sole 24 Ore – 31 maggio 2012

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