L’intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria ha scritto al ministro Balduzzi chiedendogli di attivarsi affinché al tavolo tecnico sulle assicurazioni appena aperto presso il Ministero vengano invitate anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate.
On. Prof. Renato BALDUZZI
Ministro della Salute
Illustre Signor Ministro,
l’art. 3 del DL 158/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n.189 prevede:
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva”.
Ad oggi, occorre registrare che codesto Ministero dopo avere sentito i soggetti di cui al comma 2 si è orientato alla realizzazione di due gruppi di studio: uno orientato alla realizzazione di un Fondo (coordinato dalla Consap: Capofila Dott. Carlo D’Andrea) ed uno orientato alla definizione dei requisiti minimi per le polizze assicurative a protezione dalla responsabilità professionale (coordinato dalla Ania: Capofila Dott. Roberto Manzato).
Non sono chiare le ragioni per cui si è ritenuto di non invitare a tali gruppi di lavoro le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative considerando che la maggior parte dei professionisti sanitari svolge la propria attività in regime di rapporto di lavoro subordinato e che proprio questi professionisti sono particolarmente esposti in materia.
Nonostante la loro responsabilità debba essere limitata ai soli casi di “colpa grave” ex artt. 22 ss. del DPR n. 3 del 1957, in realtà tali professionisti sono direttamente esposti alle richieste di risarcimento da parte dei terzi per sopperire alle carenze assicurative degli Enti presso cui svolgono la loro attività professionale.
Sul punto si ricordano gli effetti devastanti derivanti dal fallimento della Faro Assicurazioni SpA (a cui si sono affidate moltissime Aziende ospedaliere italiane e anche il Fondo regionale piemontese): un caso che evidenzia la scarsa attenzione alla qualità, stabilità e solvibilità, operato in questo caso dai numerosi organi deputati al controllo.
E ancora, non può essere taciuto quanto occorso in occasione della gara assicurativa della Regione Veneto per la realizzazione di una convenzione unica per tutta la sanità regionale in cui la Guardia di Finanza ha determinato il blocco della procedura contestando (per quanto emergente dai media) che la Compagnia straniera assegnataria risulterebbe in qualche modo collegata con la criminalità organizzata campana. Ormai la quasi totalità delle gare svolte dagli Enti operanti nel settore sanitario vengono assegnate a Imprese di assicurazione straniere con (piccole) rappresentanze in Italia.
Tutti elementi di particolare instabilità che portano ad incrementare la chiamata in giudizio (anche) dei professionisti con titolo autonomo di responsabilità: scelta giuridicamente ulteriormente avvalorata anche dal richiamo all’art. 2043 del codice civile contenuto nell’art. 3, primo comma, del DL 158/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n.189. Con tutte le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo della responsabilità solidale ex art. 2055 codice civile.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, le sottoscritte OOSS della Dirigenza Medica e Sanitaria con la presente Le chiedono di attivarsi affinché al tavolo tecnico appena aperto presso il Ministero vengano invitate anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate in conformità a quanto richiesto dal dettato normativo di cui secondo comma dell’art. 3 su citato.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
ANAAO ASSOMED – CIMO ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM – FASSID – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL MEDICI – UGL MEDICI – SDS SNABI – AUPI – FEDERSPECIALIZZANDI
12 aprile 2013