Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Corte conti. Assunzioni, sì quote di turn over non utilizzate
    Notizie ed Approfondimenti

    Corte conti. Assunzioni, sì quote di turn over non utilizzate

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche14 Maggio 2012Nessun commento4 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Gli enti locali possono utilizzare per assunzioni negli anni successivi le quote di turn-over non utilizzate. È questo l’orientamento prevalente della maggior parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

    Il principio era già stato ribadito, per le amministrazioni non soggette a patto di stabilità, nella deliberazione n. 52/2010 delle Sezioni Riunite. Oggi la possibilità viene riconosciuta anche ai comuni sopra i 5000 abitanti e alle province.

    Com’è noto, questi enti sono rientrati tra le amministrazioni che hanno limitazioni alle assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2011. Il Dl n. 78/2010 ha infatti previsto che laddove vi sia un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%, sia possibile procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente. Tale quota è stata aumentata al 40% con la legge n. 44/2012 di conversione del decreto fiscale. Non vi è quindi alcun dubbio che il primo anno di applicazione della disposizione sia il 2011 con rigoroso riferimento alle cessazioni dell’anno 2010. Sull’argomento, la recentissima deliberazione n. 2/2012 della Corte dei conti della Puglia ha precisato che la base di calcolo sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni.

    La questione si è però complicata con l’inizio di questo esercizio. Gli operatori si sono infatti accorti che la percentuale del 20% era in alcuni casi troppo limitata per poter permettere qualsiasi assunzione. Basti pensare che, a parità di costo contrattuale, per poter assumere un dipendente a tempo pieno sarebbero state necessarie almeno cinque cessazioni. Sono rimaste di conseguenza quote di assunzioni non utilizzate nell’anno 2011 relative alle cessazioni dall’anno 2010. È quindi possibile utilizzare oggi questo margine di turn over?

    Il tenore letterale della norma lascerebbe poco scampo. Infatti si fa riferimento alle cessazioni “dell’anno precedente”. Un’analisi più contestualizzata ha però permesso di giungere ad una netta apertura sulla possibilità di non perdere i resti assunzionali.

    Apripista in tale interpretazione è stata la Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 167/2011. Le conclusioni sono chiare: si possono riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente. Si sono allineate a questo principio anche la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n. 2/2012) e la Corte dei conti della Calabria (deliberazione n. 22/2012).

    Tra l’altro, anche la Funzione Pubblica, aveva già ammesso questa possibilità. Un primo accenno viene fatto nella nota n. 46.078/2010, che non era però destinata agli enti locali. Nel successivo documeto n. 11.786/2011 viene, tuttavia, affermato che le autonomie locali che operano nel rispettivo regime assunzionale, possono considerare comunque come utili criteri applicativi, i principi espressi dalla Funzione Pubblica stessa.

    L’analisi non deve sorprendere in quanto, in questo contesto, il riferimento non è ad un concetto di spesa di personale quanto piuttosto a una quota assunzionale. È evidente, in ogni caso, che gli enti debbano comunque rispettare la riduzione dei costi del personale rispetto all’anno precedente così come richiesto dall’articolo 1 comma 557 dalla finanziaria 2007.

    Unica sezione regionale ad oggi contraria al riporto delle quote di turn over non utilizzate, è quella della Toscana. Con la deliberazione n. 30/2012 viene affermato che non è possibile applicare agli enti locali questo principio sancito all’articolo 9 comma 11 del Dl 78/2010 in quanto tale disposto è riferito esclusivamente agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca.

    Riassumendo, per il 2012 gli enti locali non soggetti a patto di stabilità possono assumere nel limite delle cessazioni intervenute dal 2006 in poi e non ancora utilizzate per assunzioni, così come indicato dalle sezioni riunite della Corte dei conti della delibera n. 52/2010. Gli enti locali soggetti a patto di stabilità possono assumere nel limite del 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente, utilizzando anche eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale non ancora utilizzate

    Il Sole 24 Ore – 14 maggio 2012

     

    Post Views: 145
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteRiforme. Soldi ai partiti e tagli Province, Parlamento accelera
    Precedente Alemanno svende I’Acea ma lascia la Centrale a Parmalat
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2025 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.