E’ stata proprio la mancanza di doverosi approfondimenti clinici ad impedire al paziente di fruire di trattamenti efficaci: nessuna colpa lieve del medico. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 47904/13.
Il caso
Una donna, medico di pronto soccorso, veniva condannata in ordine al reato di omicidio colposo in danno di un paziente e, inoltre, veniva condannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. In particolare, l’imputata, in presenza di sintomatologia sospetta e di esame elettrocardiografico che evidenziava anomalie ventricolari indicative di possibile sofferenza ischemica, invece di disporre il ricovero e li approfondimenti del caso, dimetteva il paziente che decedeva per infarto alcuni giorni dopo. Anche la Cassazione ha confermato la condanna, escludendo il caso di colpa lieve. Inutile, infatti, la difesa dell’imputata, che aveva affermato la configurabilità della colpa lieve, «trattandosi di caso clinico assai sfumato ed ambiguo a causa della giovane età della vittima, dell’assunzione di cortisone, del quadro sintomatico, della distanza di diversi giorni dalla data della visita e quella dell’evento letale, che depone per l’inesistenza di infarto all’epoca dell’intervento terapeutico dell’imputata». Sono mancati i doverosi approfondimenti clinici. Gli Ermellini, al contrario, hanno ritenuto che la mancanza di doverosi approfondimenti clinici ha impedito al paziente di fruire di trattamenti efficaci. «Tali omissioni» – conclude la S.C. – «pongono la condotta terapeutica fuori dalle linee guida in ordine al percorso diagnostico e terapeutico per casi del genere di quello in esame». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it