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Cassazione, il contributo all’Albo professionale equivale a tassa

La Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in una ordinanza, il contributo annuale dovuto per l’iscrizione a un albo professionale alla nozione di “imposte e tasse” e ha ravvisato pertanto la giurisdizione relativa in quella tributaria. Tale nozione era stata finora negata dalla stessa Cassazione e dal Consiglio di Stato.

La Corte di cassazione ha accolto la tesi del Consiglio nazionale forense secondo il quale le controversie sono attribuibili alla giurisdizione del giudice tributario, stante la nuova formulazione della legge 546/1992 che assegna a tale giurisdizione i tributi, di ogni genere e specie. Pertanto tutte le cosìddette tasse che vengono pagate dal professionista (per l’iscrizione nel registro dei praticanti, per l’iscrizione all’albo e per il rilascio del certificato e dei pareri per la liquidazione degli onorari) sono tributi in quanto concorso alle spese al quale è condizionata l’appartenenza all’ordine.

La nozione di tassa viene precisata in quella di tributo, diretto a coprire la spesa necessaria al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto. «Sussiste uno degli elementi che caratterizzano “il tributo”: doverosità della prestazione: chi intende esercitare una delle professioni per le quali è previsto uno specifico albo, deve iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa d’iscrizione e la tassa annuale)».

Un’imposta, diremo noi, in quanto legata ad un presupposto economicamente rilevante costituito – spiega la Corte – dall’esercizio della professione.

Si tratta di un concorso a una spesa pubblica rilevante per l’ente delegato al controllo dell’albo nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti.

>La configurazione, sia pure non espressa, di imposta mi pare un po’ forzata visto che le tasse sono dovute per attività che riguardano specificamente domande del professionista. Il presupposto economicamente rilevante, l’attività del professionista, non esiste come giustificazione del tributo.

A ogni modo l’ordinanza della Cassazione dimostra che le categorie del diritto tributario per quanto attiene la classificazione dei tributi (imposta, tassa, contributo) si vanno stemperando in una nozione generica di prestazione imposta, doverosa, diretta a coprire spese pubbliche

La Corte, inoltre, ricorda come suo precedente (13549/2005) il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri della Camera di Commercio, il cosiddetto diritto camerale

Ilsole24ore.com – 26 aprile 2011

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