L’incompatibilità tra un lavoro dipendente dal Ssn, anche se di natura amministrativa e un lavoro libero-professionale con la stessa azienda, seppure di natura medica è assoluta
Questo in base a quanto prescrive la legge 662/1996 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») e la convenzione del 2000.
A stabilirlo è la sezione Lavoro della Corte di Cassazione che con sentenza 6370 del 21 marzo 2011 ha accolto il ricorso di un’azienda sanitaria (e respinto la domanda del ricorrente) contro un dipendente amministrativo a tempo pieno di fascia C che aveva chiesto il tempo parziale per poter esercitare attività libero professionale di continuità assistenziale (guardia medica) presso la stessa Asl “essendo in possesso dei requisiti”.
Sanita.ilsole24ore.com – 17 maggio 2011