Cassazione. Schermo sui medici per i casi semplici. La legge Balduzzi si applica anhe in situazioni senza difficoltà
Legge Balduzzi, con il suo scudo a tutela del medico, almeno per i casi di colpa lieve, non si applica unicamente alle situazioni a elevato indice di difficoltà. E poi il suo perimetro d’elezione può anche non essere quello dell’imperizia, ma sconfinare invece nella diligenza. Queste le puntualizzazioni cui arriva la Corte di cassazione con la sentenza n. 47289 della Quarta sezione penale con la quale è stata censurata la lettura della disciplina fatta dalla corte d’appello di Bologna.
Per la Cassazione, ritenere, come aveva fatto la Corte d’appello, che le linee guida che schermano la responsabilità del medico riconoscendo la particolarità del suo lavoro sono riservate solo ai casi complessi, è privo di fondamento. È vero che la protezione offerta non è illimitata, ma è indirizzata a contrastare quelle richieste punitive che non trovano la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere scientifico consolidato alle particolarità del caso concreto. Allora, ricorda la Cassazione, la valutazione che deve compiere l’autorità giudiziaria è su più livelli: va verificato se la gestione del particolare rischio medico è governata da linee guida qualificate; se il professionista si attenuto a esse; se, infine, nonostante questo adeguamento, è stato commesso un errore e la natura di quest’ultimo. Può però anche non valere il reciproco. Non sempre, cioè, chi si allontana dalle linee guida sbaglia automaticamente. E questo si verifica quando le linee guida sul caso sono in qualche misura carenti o riguardano aspetti del trattamento a queste collaterali.
Quanto all’identificazione della linea di confine, cruciale, tra colpa lieve e colpa grave, la Cassazione ricorda alcuni criteri da rispettare. Va determinata la regola e la misura dello scostamento da questa; come nel mancato rispetto del limite di velocità: di quanto lo si è trasgredito? Va poi precisato il profilo soggettivo, misurando il grado di rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente.
Quanto più adeguato è il soggetto all’osservanza della regola e perciò quanto più fondato e ampio è l’affidamento di terzi, tanto maggiore è il grado della colpa. Per restare alla colpa medica, l’inosservanza di una norma terapeutica ha un maggiore disvalore per un noto specialista rispetto a un comune medico generico. Al contrario, il grado di colpa sarà più lieve quando chi agisce si è trovato in una situazione di particolare difficoltà, sotto stress emotivo o choc. Altro elemento infine da considerare è quello della motivazione della condotta, ed è il caso della forza dell’urgenza.
Il Sole 24 Ore – 18 novembre 2014