E’ illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve lasso di tempo, senza una giustificazione, dal luogo di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando l’annullamento, da parte della Corte d’appello di Roma, della dura sanzione inflitta a un lavoratore, dipendente dell’Ama: l’uomo aveva chiesto un permesso per recarsi presso l’ufficio infortuni della direzione generale dell’azienda, ma, da un successivo controllo, era emerso che egli non vi si era mai recato.
Nei suoi confronti, dunque, il datore di lavoro aveva emesso un licenziamento disciplinare per essersi allontanato, con una giustificazione infondata, per quasi tre ore.
I giudici d’appello della Capitale, riformando la sentenza di primo grado, avevano dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno a favore del lavoratore. A loro parere, infatti, la mancanza rilevata nella condotta del dipendente “non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento”, considerata “l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro”, la “mancanza nella lettera di contestazione dell’indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti”.
Inoltre, il fatto che “la posizione lavorativa” dell’uomo, “che non risultava adibito a mansioni che richiedessero un particolare grado di affidamento e fiducia essendo un impiegato di sesto livello”, faceva sì, secondo i giudici d’appello, che “l’ingiustificata assenza dal posto di lavoro non aveva potuto cagionare disagi o disfunzioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale, atteso che essa era stata preventivamente autorizzata dal superiore”.
La Suprema Corte ha condiviso le motivazioni della sentenza d’appello e rilevato che “appare del tutto logica l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale non era ipotizzabile nessun intralcio sull’organizzazione aziendale tenuto conto che l’assenza era stata autorizzata” e che “non risulta essere stato contestato al lavoratore” il “carattere fraudolento” del suo comportamento. Anche un precedente disciplinare, sospensione per 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione, inflitto al dipendente per aver trascorso un’ora presso un centro sportivo, non è stato ritenuto rilevante per il successivo licenziamento. I giudici di secondo grado, infatti, avevano sottolineato che ciò “era accaduto nel corso della pausa pranzo”.
ItaliaOggi – 12 febbraio 2013