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Congedi, pensione con vecchi requisiti per i lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104

L’Inps ammette al beneficio 2.500 lavoratori Per i dipendenti pubblici Tfs frazionato oltre i 50 o 90mila euro. L’Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Ecco il punto della situazione. Il decreto legge 102/2013 ha ampliato di 2.500 unità la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove regole in favore di coloro che risultavano in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (noto anche come congedo straordinario biennale) o fruitori di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011.

Ulteriore condizione riguarda la decorrenza della pensione che deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015. Ciò vuol dire che a tale data deve risultare aperta anche la finestra mobile che per i salvaguardati continua a trovare applicazione. Per espressa previsione normativa il trattamento pensionistico non poteva comunque avere decorrenza anteriore al 1?gennaio 2014.

L’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (i cui termini sono scaduti il 26 febbraio scorso), sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (pensione di vecchiaia o anzianità). Al raggiungimento del limite numerico l’Istituto di previdenza non esaminerà ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.

Il costo dell’operazione è stimato in 57 milioni di euro dal 2014 e fino al 2018. L’Inps, in questi giorni, sta inviando le lettere ai lavoratori che risultano beneficiari della salvaguardia con decorrenza teorica perfezionata al 31 agosto 2014. Naturalmente la decorrenza della pensione è subordinata anche alla risoluzione del rapporto di lavoro, al rispetto dei termini di preavviso e alla presentazione della domanda di pensione tramite i servizi on line del sito dell’Inps oppure tramite patronati o Contact center.

Per i dipendenti del pubblico impiego la causa di cessazione risulta importante perché fa decorrere termini diversi di pagamento dei trattamenti di fine servizio/ rapporto. Nei casi di dimissioni volontarie il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale o dei requisiti per la pensione anticipata i termini sono di 12 mesi. Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro l’erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l’erogazione avverrà in tre rate – con i termini sopra descritti – e l’erogazione della terza rata avverrà trascorsi 24 mesi dalla prima erogazione.

Per i dipendenti che grazie alla salvaguardia sono riusciti a perfezionare il diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila salgono rispettivamente a 90mila e 150mila euro

Il Sole 24 Ore – 5 settembre 2014 

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