Il fisco in giudizio vince più del contribuente. Nel corso del 2012 gli uffici dell’amministrazione finanziaria hanno riscontrato i maggiori tassi di successo degli ultimi anni. È quanto emerge dall’analisi delle informazioni relative agli esiti dei contenziosi di merito contenute nei rapporti trimestrali della Direzione giustizia tributaria (si veda ItaliaOggi del 14 marzo scorso).
Nel 2011 il contribuente vinceva il 35% dei ricorsi in Ctp contro il 40% degli uffici (10% i giudizi intermedi), mentre in Ctr la differenza era meno marcata (44% pro-contribuente contro 42% pro-fisco).
Lo scorso anno, invece, gli uffici hanno sistematicamente prevalso sia in primo sia in secondo grado. In Ctp gli uffici hanno vinto in media il 40% delle cause, mentre il tasso di successo dei contribuenti è sceso progressivamente dal 35% dei primi due trimestri al 26% dell’ultimo. Situazione analoga in appello: nei primi nove mesi dell’anno il fisco ha ricevuto verdetti favorevoli nel 49%, 48% e 43% delle volte, contro il 41%, 37% e 35% dei contribuenti. Solo nell’ultimo trimestre i livelli si sono riavvicinati (32% di cittadini e imprese contro 34% degli enti).
Agli esiti favorevoli non corrisponde però per il fisco altrettanta facilità a incassare le somme pretese. In primo luogo perché, con l’entrata a regime degli accertamenti esecutivi, i contenziosi più rilevanti sono stati quasi sempre accompagnati dalla domanda di sospensione cautelare (il valore medio di queste cause è passato da 108 mila a 150 mila euro). Inoltre, a fronte di una percentuale di accoglimento sostanzialmente identica a quella dei rigetti (si veda tabella in pagina), gli importi contestati che sono stati sospesi dai giudici hanno toccato il 69%. Le 33 mila richieste di bloccare gli effetti degli atti impugnati che hanno ottenuto l’ok dei giudici hanno stoppato le procedure di incasso, sebbene a titolo provvisorio, di oltre 2 miliardi di euro.
Un altro elemento che influenza significativamente le procedure di riscossione è costituito dai giorni che intercorrono tra l’accoglimento dell’istanza di sospensione e la decisione nel merito del ricorso da parte della Ctp. Ai sensi dell’articolo 47 del dlgs n. 546/1992, infatti, la sospensione opera fino al deposito della sentenza di primo grado. Più le commissioni si rivelano lente nel dirimere la controversia, maggiore è l’attesa per le casse pubbliche in caso di verdetto pro-fisco.
E rispetto al 2011 si è registrato un rallentamento: due anni fa il tempo medio nazionale che passava tra l’accoglimento dell’istanza e la definizione del ricorso era pari a 144,4 giorni. Le cause concluse entro 90 giorni dalla sospensiva erano il 20%, mentre quelle definite dopo i 90 giorni l’80%. La forbice si è allargata nel corso del 2012: i ricorsi definiti entro 90 giorni dalla concessione della tutela cautelare sono scesi al 12%, quelli tra i 90 e i 180 giorni saliti al 42% e quelli oltre i 180 giorni al 46%.
ItaliaOggi – 16 marzo 2013