L’importo annuale minimo sul quale dovranno essere calcolati i contributi volontari da parte degli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti che intendono effettuare i versamenti a proprio carico è pari a 10.418 euro e la contribuzione annuale sarà pari a 3.372,31 euro. Lo ha stabilito l’Inps con la circolare 51 di ieri.
Riprendendo i limiti reddituali fissati con la circolare 20 di quest’anno, l’istituto ricorda che la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è di 46.031 euro mentre non sono dovuti contributi oltre il reddito di 100.123 euro qualora il sistema di calcolo applicabile all’assicurato sia quello contributivo puro, cioè l’assicurato non possa vantare alcuna contribuzione prima del 1996. La contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati prima del 1996, è pari 2.903,50 euro.
Per quanto riguarda i soggetti assicurati nelle gestioni commercianti e artigiani la contribuzione sarà determinata con riferimento al reddito medio imponibile. In ogni caso la contribuzione minima dovuta sarà pari a 3.444,55 euro per gli artigiani mentre per i commercianti l’onere sarà di 3.458,52 euro, poiché maggiorato dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5 del Dlgs 207/1996) ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Questo obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014. L’eventuale contribuzione dovuta dai titolari e collaboratori di età non superiore a 21 anni risulterà ridotta per effetto della minore aliquota di finanziamento prevista dalla normativa vigente.
Per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, l’importo del contributo dovrà essere determinato sull’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda. L’importo del contributo volontario sarà determinato applicando l’aliquota vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione. Nel 2014 a causa dello sdoppiamento delle aliquote, la contribuzione sarà differenziata per i professionisti (privi di Cassa professionale), che dovranno versare il 27% pari ad almeno 4.189,32 euro, rispetto ai collaboratori, agli associati in partecipazione, venditori porta a porta e borsisti che sono chiamati a versare il 28% (almeno 4.344,48 euro).
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore, la norma prevede che si considera prevalente la categoria nella quale i soggetti hanno versato prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro prima della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.
Il Sole 24 Ore – 17 aprile 2014