Il medico che rilasci molti certificati di malattia sulla base dei soli sintomi riferiti, senza procedere con esami diagnostici adatti a supportare un lungo periodo di malattia, produce un danno erariale per danno materiale e di immagine della pubblica amministrazione.
Tanto più se tali certificati sono stati utilizzati dall’assistito, pubblico dipendente, per svolgere attività sportiva agonistica Le attestazioni di malattia sono riferibili a una certificazione amministrativa solo per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia odi un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova.
È con questa motivazione che la Corte dei Conti della Toscana con sentenza n. 479/2012 depositata l’ 11 ottobre, richiamando la sentenza della Casca7ione n. 2701/2003, ha condannato una dottoressa a rifondere all’Erario 11.392,44 euro, pari al 35% della somma imputata al pubblico dipendente quale danno erariale. A febbraio 2012 la procura della Corte dei conti, a seguito del processo penale che aveva condannato il lavoratore per truffa aggravata ai danni dello Stato, conveniva in giudizio quest’ultimo e il suo medico di famiglia che gli aveva rilasciato diverse certifica-rioni per lombosciatalgia, gastroenterite febbrile e otite acuta. Negli stessi giorni, però, il lavoratore giocava come calciatore nel campionato di serie D. Gli venivano quindi contestati l’ingiusto profitto e la lesione del prestigio e dell’immagine della Pa A fronte della corposa certificazione medica, peraltro, da gennaio 2006 a gennaio 2011 risultavano solo due ricette a carico del Ssn. II lavoratore sosteneva che la sussistenza delle patologie era stata confermata dalle visite fiscali (tranne due volte), sicché l’atto pubblico dei certificati di malattia sarebbe stato contestabile solo mediante querela di falso. Tesi respinta dalla Corte che ha ritenuto la pratica sportiva incompatibile con le patologie e ha ribadito che «d’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede», posto che prestare una seconda attività «è di per sé indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute» oltreché dimostrativo del fatto «che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa»: (vedi Cass. civ. sentenza n. 9474/2009). Anche il medico, con i 39 certificati confezionati, fondati spesso sulle mere dichiarazioni del lavoratore, evidenzia una grave negligenza con danno per l’Erario.
Paola Ferrari – ItaliaOggi – 20 novembre 2012