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Corte giustizia. Falsi contributi agricoli, penale resta agli stati

Sanzione economica da parte della Corte di Giustizia della Ue e negazione per quella penale (non esclusa però se prevista dalla legislazione nazionale) per le false dichiarazioni commesse da un agricoltore polacco nella dichiarazione della superficie agricola ammissibile al beneficio del pagamento unico.

Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia della Ue con la sentenza 5 giugno 2012 nella causa C-489/10. II regimi degli aiuti agricoli è disciplinato oon il Regolamento (CE) n. 1973/2004 nel quale si prevede il versamento degli aiuti in funzione della superficie dichiarata dal titolare dell’azienda agricola. Qualora però, a seguito di un controllo amministrativo, si rilevi una differenza tra la superficie determinata e la superficie dichiarata dall’agricoltore superiore al 30%, non è concesso alcun aiuto per l’anno in causa. Inoltre, se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso dall’aiuto, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, anche per i tre anni successivi. La Corte afferma che le misure e le sanzioni comunitarie adottate nel quadro della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune costituiscono parte integrante dei regimi di aiuto e hanno una finalità propria la quale lascia impregiudicata, sul piano del diritto penale, la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri della condotta degli operatori economici. La loro efficacia deve essere garantita dall’applicazione immediata della norma comunitaria nonché dalla piena applicazione di tutte le misure comunitarie, giacché l’adozione di misure conservative non consente . di conseguire tale obiettivo. Considerando che, in virtù dell’esigenza generale di equità e del principio di proporzionalità, nonché alla luce del principio .me bis in idem», occorre prevedere, nel rispetto dell’»acquis» comunitario e delle disposizioni previste dalle normative comunitarie specifiche esistenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, adeguate disposizioni per evitare il cumulo delle sanzioni pecuniarie comunitarie e delle sanzioni penali nazionali irrogate per gli stessi fatti alla stessa persona . Viene pertanto dai giudici di Lussemburgo applicato il regolamento lasciando impregiudicata l’applicazione del diritto penale agli stati membri.

ItaliaOggi – 12 giugno 2012

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