Il credito Irpef risultante dal modello 730, se di importo superiore a 4mila euro al netto di eventuale utilizzi in compensazione, non potrà più essere accreditato in busta paga dal datore di lavoro, qualora a generarlo abbiano contribuito o detrazioni per familiari a carico oppure eccedenze di imposte derivanti da precedenti dichiarazioni.
E ciò a prescindere dall’incidenza delle une o delle altre sulla formazione del credito complessivo. In questi casi il rimborso sarà effettuato direttamente dall’agenzia delle Entrate solo all’esito di un preventivo controllo che dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza per la trasmissione telematica (quindi entro il 30 dicembre). Sono questi i chiarimenti forniti a Telefisco dall’agenzia delle Entrate sulla portata dei commi 586 e 587 dell’articolo 1 delle legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014) che trovano applicazione già a partire dai 730 di quest’anno.
Con riguardo alle condizioni che impediscono l’accredito diretto da parte del sostituto d’imposta, a Telefisco l’agenzia delle Entrate ha precisato che ne devono coesistere due: la prima è che il limite dei 4mila euro deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni (quindi se il credito è di 4.800 euro ma ne vengono utilizzati 900 per compensare, ad esempio, Imu, Tasi o Tari, i restanti 3.900 saranno rimborsati con le consuete modalità); la seconda è che devono risultare compilati o il quadro dei familiari a carico per i quali si fruisce di detrazioni, oppure la sezione III del quadro F riguardante le eccedenze di imposte risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che se anche il credito supera i 4mila euro ma nella dichiarazione non sono state indicate detrazioni per carichi familiari o eccedenze precedenti, il rimborso verrà effettuato, come negli anni passati, direttamente dal sostituto d’imposta.
Diversamente, e a prescindere dall’importo delle predette detrazioni o eccedenze di imposta – che potrebbero quindi essere anche di importo minimo – scatta il preventivo controllo da parte dell’Agenzia. Che solo dopo aver verificato la correttezza della dichiarazione, anche sulla base dei documenti eventualmente richiesti, provvederà a rimborsare direttamente il contribuente.
Non pare tuttavia preclusa la possibilità di “sdoppiare” la dichiarazione presentando: 1) entro il 31 maggio, il 730 “ordinario” senza l’indicazione di uno o più elementi che generano ulteriore imposta a credito (quali, ad esempio, fatture per ristrutturazioni, spese mediche, interessi passivi, carichi familiari, eccedenze, eccetera) così da limitare la richiesta di rimborso a un importo non superiore a 4mila euro alla quale deve provvedere il datore di lavoro nei termini consueti; e poi tra il 1? giugno e il 25 ottobre un 730 “integrativo” (articolo 14 del Dm 164/1999) nel quale viene aggiunto quanto originariamente omesso a suo svantaggio, così da far emergere il restante credito che, anche se di importo inferiore alla soglia, verosimilmente attiverà automaticamente l’Agenzia la quale glielo rimborserà solo all’esito del controllo preventivo. In questa ipotesi, però, il contribuente riuscirebbe almeno a “monetizzare” parte del credito – nel limite massimo di 4mila euro – con la retribuzione relativa al mese di luglio o con la pensione di agosto.
Il Sole 24 Ore – 4 febbraio 2014