L’Aula del Senato ha approvato un emendamento che aumenta le pene in caso di lesioni che derivano da inquinamento ambientale. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando detta la linea sui reati ambientali. E cancella il «ravvedimento operoso» per i delitti, confermando invece l’emendamento che, per quanto riguarda le contravvenzioni, ne prevede l’estinzione, nei casi più leggeri, a fronte del rispetto di una serie di prescrizioni. Intanto il Senato procede nell’esame della riforma e approva una prima tranche di correzioni.
Con emendamento votato in seduta notturna in commissione al Senato il 26 gennaio, nel disegno di legge è stata inserita una causa di non punibilità per i delitti colposi se si ripara al danno commesso. Senza limiti. In sostanza con quest’impostazione, anche per le fattispecie più gravi, cioè disastro ambientale (pene previste da 5 a 10 anni) e inquinamento ambientale ( da 2 a 6 anni, da 10mila a 100mila euro di multa, con aggravanti per le aree protette), si profilava la possibilità di una non punibilità, se non c’è dolo e se c’è il ravvedimento operoso da parte del colpevole.
Ora l’intenzione è quella di sostenere un impianto diverso, per cui anche nell’ipotesi colposa, non si potrà applicare il ravvedimento operoso ai delitti. «Il principio di fondo – ha spiegato Orlando al termine di un’audizione parlamentare alla commissione sul ciclo dei rifiuti – è distinguere le condotte gravi, cioè i delitti, da quelle meno gravi, ossia le contravvenzioni, che possono essere risolti anche per via amministrativa. Questo anche allo scopo di non sovraccaricare il processo penale».
«Ci sono emendamenti – ha aggiunto Orlando – che mirano a prevedere semmai un’attenuante, a determinate condizioni, al posto della non punibilità: il Governo è orientato in questa direzione».
E l’Aula del Senato, dove l’esame proseguirà nei prossimi giorni ha approvato un emendamento presentato da Felice Casson (Pd) che aumenta le pene in caso di lesioni che derivano da inquinamento ambientale. Si prevede che se, dall’inquinamento ambientale, come conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore a venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se è provocata una lesione grave la reclusione da tre a otto anni; in caso di lesione gravissima la pena della reclusione da quattro a nove anni. Resta la pena della reclusione da 5 a dieci anni se ne deriva la morte.
Il Sole 24 Ore – 18 febbraio 2015