I nuovi limiti al turnover fissati dalla legge di Stabilità 2016 non si applicano alle assunzioni dei dirigenti, per le quali resta valida la disciplina del dl 90/2014. Lo chiarisce il parere n. 73/2016 della Corte del conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il quale, però, viene anche affermata l’estensione agli enti territoriali del vincolo di indisponibilità sui posti dirigenziali vacanti.
Al riguardo, pertanto, i giudici contabili non condividono la tesi (sostenuta invece dall’Anci) secondo cui il predetto vincolo riguarderebbe le sole amministrazioni statali. La querelle riguarda il comma 219 della legge 208/2015, ai sensi del quale, nelle more della riforma della dirigenza pubblica e della ricollocazione dei lavoratori provinciali in esubero, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle p.a. vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Tale indisponibilità comporta anche in via retroattiva la risoluzione di diritto degli incarichi conferiti dopo fra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ma (precisa il parere della Corte conti Puglia) senza esclusioni né per gli incarichi conferiti a tempo ex art. 110 Tuel, né per le proroghe di incarichi conferiti in precedenza. Malgrado l’imperfetta tecnica di formulazione legislativa (evidente, ad esempio, nel riferimento alle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, articolazione non presente a livello locale), non vi sarebbe, secondo i giudici contabili, la reale volontà di circoscrivere l’ambito applicativo alle sole amministrazioni dello Stato. A favore della tesi dell’Anci, non può neppure essere richiamato il comma 221 che, nel prevedere una ricognizione delle dotazioni organiche degli enti territoriali, si limita a introdurre regole di razionalizzazione organizzativa complementari, e non alternative, a quelle previste dal comma 219; né il comma 228 che, nel sancire una riduzione al 25% delle percentuali del turnover per il triennio 2016-2018 limitatamente personale a tempo indeterminato non dirigenziale, ha lasciato inalterata la disciplina già esistente con riferimento al personale dirigenziale. Per la sostituzione dei dirigenti, quindi, valgono, le percentuali previste dall’art. 3, comma 5, del dl 90/2014 (80% fino al 2017, 100% dal 2018)) ma ovviamente solo con riferimento ai posti disponibili ex comma 219.
Italia Oggi – 18 aprile 2016