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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Encefalopatie spongiformi trasmissibili: situazione migliorata, nuovo regolamento Ue modifica le prescrizioni. Le misure in vigore dal 3 febbraio
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    Encefalopatie spongiformi trasmissibili: situazione migliorata, nuovo regolamento Ue modifica le prescrizioni. Le misure in vigore dal 3 febbraio

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche20 Gennaio 2016Nessun commento3 Minuti di lettura
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    Nuove disposizioni comunitarie per la prevenzione e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili con nuove modalità di rendicontazione annuale e modifiche alla disciplina delle proteine animali trasformate. Le prevede il nuovo Regolamento Europeo 2016/27 che entrerà in vigore in tutti gli stati dell’Unione il 3 febbraio 2016 e modifica gli allegati III e IV del Regolamento 999/2001. Le modifiche si inseriscono in un quadro normativo ed epidemiologico notevolmente evoluto rispetto a 15 anni fa.

    In particolare a seguito dell’accordo tra la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che l’elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell’Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all’Efsa. (Allegato III).

    Il nuovo  Regolamento 2016/27 interviene sull”allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina il divieto di somministrazione di proteine animali trasformate. Poiché la farina di pesce e i mangimi contenenti farine di pesce sono stati autorizzati per l’uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d’allevamento non ruminanti, non si applicherà più la disposizione che ne prevedeva  il trasporto in veicoli e contenitori che sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati a non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura. Viene quindi modificato l’allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.

    Viene inoltre soppressa la disposizione (Allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001) che stabilisce l’obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l’alimentazione di animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura.

    La situazione della BSE nell’Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell’Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2.166 e 2.124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell’Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile.

    Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti rispettivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, viene eliminata – relativamente a questi casi – la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni che erano dettagliate all’allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 

    Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l’allegato III e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

    20 gennaio 2016 

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