Fissato al 3% il campione di aziende sottoposte a controlli ufficiali. Previste nuove modalità di etichettatura circa una presentazione semplificata dell’indicazione di origine
E’ stato pubblicato, infine: con il regolamento 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, tramonta definitivamente il sistema fino ad oggi in vigore sulle informazioni volontarie in etichettatura bovina (es, tipo di razza). E che prevedeva una governance di filiera rafforzata, con la necessità di disciplinari aggiuntivi presentati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da parte di organizzazioni dei produttori, per “vantare” aspetti eslcusivi (razza, tipo genetico, alimentazione, ad esempio). Una novità che dovrebbe semplificare le procedure di autorizzazione per indicare aspetti commerciali interessanti, nelle intenzioni delle istituzioni UE; ma che alla luce dell’esperienza corrente, corre il rischio di rendere ancora più facili le (frequenti) frodi in tal senso.
Frodi che peraltro stanno accadendo, proprio in merito a mendace indicazione della razza, come scoperto recentemente dai NAS, entro l’operazione che ha portato alla scoperta, in ben 19 province italiane, di oltre 1600 persone coinvolte nelle frodi di contraffazione (con razze comuni spacciate per pregiate).
La validità del sistema fino ad oggi in vigore, consisteva nel dare alle organizzazioni dei produttori un ruolo di regia e di “controllore intermedio”; non solo, prevedeva poi la scelta preventiva di un organismo terzo per i controlli di routine (cosa oggi scomparsa). Il Regolamento dovrà essere applicato a partire dal 13 dicembre 2014, nell’ambito della entrata in vigore del regolamento 1169/2011.
Nel regolamento (23) si legge che “ l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti…”, tuttavia ci si premura di sottolineare che (24) “Al fine di prevenire il rischio di frodi nell’etichettatura delle carni e tutelare i consumatori europei, i controlli e le sanzioni applicabili dovranno avere un effetto sufficientemente dissuasivo”. Inoltre, viene fissato al 3% il campione di aziende sottoposte a controlli ufficiali circa identificazione e registrazione degli animali, ma in caso di frodi tale livello si può innalzare.
Il regolamento fissa anche le sanzioni amministrative in caso di non rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione (art. 22, 2.), che portano fino alla distruzione dell’animale (senza indennizzo) in caso non si sia in grado di fornire sufficienti elementi di identificazione e rintracciabilità, e se opportuno sulla base di elementi di ordine sanitario.
Identificazione elettronica dei bovini
Avevamo già sottolineato le indicazioni che prima richiedevano un disciplinare. Tra le altre novità introdotte dal regolamento, l’introduzione del sistema di identificazione elettronica (EID) nei bovini, come sistema ufficiale, in ragione del progresso tecnologico. Tale sistema, basato sulle radiofrequenze, si inserisce nell’alveo del regolamento 1760/2000, che introduceva l’obbligo di una identificazione dei bovini a partire da:
– doppio marchio auricolare (entrambe le orecchie);
– banche dati informatizzate;
– passaporti per gli animali;
– registri individuali per ogni azienda.
Il nuovo sistema EID presenta diversi vantaggi: una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione degli animali, ed una loro immediata introduzione nei sistemi di elaborazione dei dati, con diminuzione dei tempi necessari per la rintracciabilità e ritiro degli animali potenzialmente infetti. E’ un sistema che è già stato usato per gli ovicaprini.
Il nuovo regolamento intende armonizzare i dispositivi tecnologici EID in modo da avere un unico standard europeao. Nello stesso tempo, si consente che per altri 5 anni i marchi auricolari convenzionali continueranno ad essere l’unico dispositivo ufficialmente riconosciuto per l’identificazione dei bovini. Tale previsione dovrebbe consentire alle imprese di allevamento tempo sufficiente per prepararsi, e così agli Stati membri. Inoltre lo EID rimarrà uno strumento volontario, a meno che i singoli Stati decidano di optare per l’obbligatorietà, ma solo a patto che tale sistema non danneggi i piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore.
In particolare,
– Dal 18 luglio 2019 gli Stati membri garantiranno le infrastrutture che consentano l’uso dello EID come strumento ufficiale di identificazione;
– Dal 18 luglio 2019 inoltre gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo su base nazionale dello EID come uno dei due strumenti obbligatori di identificazione.
La Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio due relazioni –una sulla etichettatura volontaria, entro 5 anni, e l’altra sullo EID, entro 9- per verificare lo stato di applicazione del presente regolamento e la fattibilità tecnica d economica dellla introduzione obbligatoria dello EID in tutta Europea.
Il regolamento prevede inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati circa: i requisiti relativi a mezzi alternativi di identificazione; le proroghe speciali a livello di Stati membri per l’utilizzo dei mezzi di identificazione; i dati che devono essere scambiati tra banche dati informatizzate degli Stati membri; e una serie di altri aspetti tecnici.
Inoltre, viene precisato che nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Questa rimozione inoltre può essere consentita qualora non si pregiudichi la più generale tracciabilità dell’animale, con identificazione dell’animale e dell’azienda in cui è nato.
Altr? atti delegati di particolare interesse: le modalità di etichettatura circa una presentazione semplificata dell’indicazione di origine, qualora un animale sia rimasto nel paese di nascita o di macellazione per un periodo molto breve.
Ancora: i termini che possono figurare nelle etichette di carni bovine fresche e congelate preconfezionate.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 3 luglio 2014