La normativa antiabuso contenuta nella delega fiscale approvata venerdì alla Camera, avrà carattere generale e dovrebbe quindi riguardare l’intero settore impositivo ricomprendendo e assorbendo le singole disposizioni eventualmente contenute nelle varie leggi di imposta (registro, accertamento imposte sui redditi, ecc.).
Ma le nuove disposizioni, salvo non vi sia un refuso nella legge, potrebbero essere particolarmente penalizzanti per il contribuente: viene infatti previsto che in caso di ricorso, solo le sanzioni e gli interessi verranno riscossi dopo la sentenza di primo grado. Considerato che attualmente invece nelle ipotesi antielusive (articolo 37-bis del Dpr 600/73) anche la riscossione delle imposte avviene dopo la pronuncia della commissione provinciale, è evidente che, salvo refusi, le maggiori imposte accertate sarebbero dovute, almeno nella misura di un terzo, prima della decisione del giudice.
L’abuso interesserà, quindi, tutte le fattispecie classificabili come uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere indebiti vantaggi fiscali ancorché la condotta realizzata non violi alcuna prescrizione
Ne consegue che l’ottenimento del risparmio fiscale deve rappresentare la causa prevalente dell’operazione e non sarà possibile ipotizzare alcun illecito se la medesima operazione sia giustificata da ragioni extrafiscali non marginali (esigenze di natura organizzativa, miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda, ecc.)
Il contenuto delle nuove norme dovrà però essere ben ponderato in quanto, alla luce delle numerose pronunce dei giudici di legittimità, è ormai pacifico che nel nostro ordinamento vige una generale clausola antiabuso di diretta derivazione costituzionale. Ne consegue che se il legislatore delegato non disciplinerà bene la nuova fattispecie, si rischia comunque la sovrapposizione con altre censure di tipo antiabuso, non scritte, che trovano la loro fonte direttamente dalla Costituzione, analogamente a quanto avviene oggi.
In altre parole il rischio concreto, e forse difficilmente superabile, salvo a ridimensionare i pronunciamenti della Suprema Corte, è che le nuove norme antiabuso potrebbero comunque non evitare contestazioni di violazioni al generale principio (individuato dai giudici) e di diretta derivazione costituzionale, ben differente rispetto alla normativa che verrà introdotta.
La delega prevede, poi, in osservanza alla prevalente giurisprudenza, la ripartizione dell’onere probatorio: 1) l’ amministrazione dovrà dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione degli strumenti utilizzati nonché la loro non conformità a una normale logica di mercato; 2) il contribuente proverà l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti.
Per quanto attiene gli aspetti procedurali sembrano essere mutuate molte previsioni dalla vigente norma antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/73): nullità dell’atto se nella motivazione dell’accertamento manchi una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva; efficace contraddittorio con l’amministrazione fiscale.
Da segnalare poi una previsione abbastanza singolare: in caso di ricorso, sanzioni e interessi vengono riscossi dopo la sentenza di primo grado. La normativa è già così per tutti gli accertamenti. La riscossione a titolo provvisorio, prima della sentenza, avviene soltanto per un terzo delle maggiori imposte, mentre, per la vigente casistica antielusiva (articolo 37-bis) è prevista prudenzialmente la riscossione anche delle imposte (e non solo delle sanzioni e interessi) solo dopo la sentenza di primo grado. Ne consegue che la nuova previsione sarebbe molto più penalizzante dell’attuale: o si tratta di una svista, o occorrerebbe ipotizzare che prima dell’esito del ricorso sia possibile la riscossione dell’intera imposta. Circostanza questa che appare veramente ingiustificata e incoerente rispetto all’intero spirito della delega
ilsole24ore.com – 15 ottobre 2012