Garante privacy: regole in ospedale e per datori lavoro
E’ necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche?
Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d’aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?
Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.
Il nuovo vademecum del Garante, intitolato «Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti», offre indicazioni perché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, sia garanta la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.
Obiettivo del vademecum è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.
Ad esempio il vademecum indica che nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione (ad esempio delle analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce.
Occorre adottare soluzioni alternative: per esempio, attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell’accettazione.
O ancora il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l’indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche deroghe previste da leggi o regolamenti, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell’inizio e della durata dell’infermità.
Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: «Il paziente informato», «Informazioni sulla salute», «In attesa», «Telecamere e internet», «La salute dei dipendenti», «Hiv», «Sanità elettronica». Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati.
IL VADEMECUM «DALLA PARTE DEL PAZIENTE. PRIVACY: LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI»
Sanita.ilsole24ore.com – 31 maggio 2011