Breaking news

Sei in:

I giudici contabili possono sindacare sulle consulenze esterne

Danno erariale a carico dei manager pubblici che affidano incarichi a professionisti esterni a meno che non sussista «impossibilità oggettiva» di svolgere l’attività all’interno dell’ente. Quindi la Corte dei conti può sindacare sulla necessità dei consulenti esterni.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013, hanno confermato la condanna per danno erariale a carico di alcuni amministratori pubblici che avevano conferito incarichi di assistenza legale nonostante l’attività potesse essere svolta all’interno. Il Collegio esteso è stato quindi chiamato a decidere sui limiti della Corte dei conti in caso di scelte discrezionali della pubblica amministrazione. E, se per certi versi ha ribadito l’insindacabilità di tali scelte per altri ha ammesso l’ingerenza: sul punto – dice espressamente la Cassazione – il giudice contabile non viola i limiti esterni della sua giurisdizione quando sottopone a giudizio di responsabilità chi ha conferito incarichi professionali senza determinazione specifica di contenuto, durata, criteri e compenso. Insomma, ad avviso del Massimo consesso di piazza Cavour, che ha respinto integralmente il ricorso della difesa, non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se l’amministratore abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma anche se nell’agire amministrativo ha rispettato dette norme e principi giuridici e dunque la Corte dei conti non viola il limite giuridico della «riserva di amministrazione» – da intendere come preferenza tra alternative, nell’ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell’ interesse pubblico – sancito dall’art.l, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall’art. 3 della legge 23 ottobre 1993 n. 546. Ferma restando, dicono le stesse norme, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali nel controllare anche la giuridicità sostanziale, e cioè l’osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell’agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale, dell’esercizio del potere discrezionale. La vicenda riguarda alcuni ex vertici della Unire che avevano affidato a legali esterni di seguire un contenzioso di fronte al Tar e poi al Consiglio di stato. La consulenza era costata all’ente oltre 200 mila euro. Per questo il procuratore presso la Corte dei conti ha contestato ai manager il danno erariale. La difesa ha sostenuto che il giudice contabile non può invadere la sfera discrezionale dell’ente. Ma la Cassazione non ha condiviso la tesi e ha respinto integralmente il ricorso. Se da un lato Piazza Cavour ribadisce che non si può entrare nel merito delle decisioni degli enti pubblici dall’altro sostiene che se la consulenza poteva essere fatta da un interno si configura il danno erariale.

Debora Alberici – ItaliaOggi – 22 febbraio 2013

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.