Dopo il via libera di ieri da parte del Senato, il cosiddetto “Collegato ambientale” (Ddl 1676) approderà ora nuovamente alla Camera. Il Ddl si compone di 79 articoli, è suddiviso in 11 capi e si occupa di molti settori ambientali
Fra cui: acque (sversamenti di idrocarburi in mare, contratti di fiume); appalti e acquisti verdi della Pa (spinta dell’obbligo del Gpp – Green public procurement); contabilità ambientale (istituzione del Comitato per il capitale naturale); danno ambientale e bonifiche (ripristino ambientale nei siti di interesse nazionale – Sin -); energia (impianti ibridi alimentati da rifiuti, impianti termici); imballaggi (shopper biodegradabile intesi come ammendanti e modifiche della gestione degli imballaggi nel “Codice ambientale”); rifiuti (registri di carico e scarico per i piccoli produttori, imprenditori agricoli e formulario, obiettivi di raccolta differenziata, compostaggio aerobico).
Tra le numerose disposizioni alcune appaiono particolarmente interessanti. In particolare:
in caso di incidenti in mare con sversamento di idrocarburi, il proprietario del carico deve munirsi di apposita assicurazione a copertura integrale dei rischi anche potenziali;
è prevista la possibilità di istituire parchi marini o riserve marine in Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel canale di Sicilia;
diventa obbligatorio il Gpp per gli “acquisti verdi” della Pa per alcuni settori, mentre per altri l’obbligo si limita al 50% delle forniture. La norma interviene anche sul “Codice appalti” (Dlgs 163/06);
per le bonifiche dei Sin, si aggiunge l’articolo 306bis al Dlgs 152/06, che reca nuove regole per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Sin con l’introduzione di una proposta transattiva che il ministero dell’Ambiente valuterà;
si introduce un credito d’imposta (50% delle spese sostenute) per i titolari di reddito d’impresa che nel 2016 daranno luogo a bonifiche di amianto su beni e strutture produttive in Italia con investimenti non inferiori a 20mila euro;
in materia di dragaggio nei siti di bonifica la norma precisa che tutte le casse, vasche e strutture in cui i materiali possono essere refluiti vanno realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (Mtd) e in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standards tecnici internazionali;
l’Ispra dovrà approvare i criteri tecnici che consentano il collocamento dei rifiuti in discarica senza preventivo trattamento “discariche”;
è abrogato il divieto previsto dal Dlgs 36/03 di conferire in discarica rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13mila kJ/kg, previsto sin dal 1° gennaio 2007 ma sempre prorogato;
le miscelazioni di rifiuti non vietate ai sensi dell’articolo 187 del “Codice ambientale” non devono essere autorizzate e, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 «non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
Paola Ficco – Il Sole 24 Ore – 5 novembre 2015