Il Collegato ambiente passa in Senato. Via libera al testo, che ora dovrà ritornare nuovamente alla Camera. Novità su acqua, rifiuti, bonifiche e fondo di progettazione
Dopo il via libera di ieri da parte del Senato, il cosiddetto “Collegato ambientale” (Ddl 1676) approderà ora nuovamente alla Camera. Il Ddl si compone di 79 articoli, è suddiviso in 11 capi e si occupa di molti settori ambientali
Fra cui: acque (sversamenti di idrocarburi in mare, contratti di fiume); appalti e acquisti verdi della Pa (spinta dell’obbligo del Gpp – Green public procurement); contabilità ambientale (istituzione del Comitato per il capitale naturale); danno ambientale e bonifiche (ripristino ambientale nei siti di interesse nazionale – Sin -); energia (impianti ibridi alimentati da rifiuti, impianti termici); imballaggi (shopper biodegradabile intesi come ammendanti e modifiche della gestione degli imballaggi nel “Codice ambientale”); rifiuti (registri di carico e scarico per i piccoli produttori, imprenditori agricoli e formulario, obiettivi di raccolta differenziata, compostaggio aerobico).
Tra le numerose disposizioni alcune appaiono particolarmente interessanti. In particolare:
in caso di incidenti in mare con sversamento di idrocarburi, il proprietario del carico deve munirsi di apposita assicurazione a copertura integrale dei rischi anche potenziali;
è prevista la possibilità di istituire parchi marini o riserve marine in Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel canale di Sicilia;
diventa obbligatorio il Gpp per gli “acquisti verdi” della Pa per alcuni settori, mentre per altri l’obbligo si limita al 50% delle forniture. La norma interviene anche sul “Codice appalti” (Dlgs 163/06);
per le bonifiche dei Sin, si aggiunge l’articolo 306bis al Dlgs 152/06, che reca nuove regole per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Sin con l’introduzione di una proposta transattiva che il ministero dell’Ambiente valuterà;
si introduce un credito d’imposta (50% delle spese sostenute) per i titolari di reddito d’impresa che nel 2016 daranno luogo a bonifiche di amianto su beni e strutture produttive in Italia con investimenti non inferiori a 20mila euro;
in materia di dragaggio nei siti di bonifica la norma precisa che tutte le casse, vasche e strutture in cui i materiali possono essere refluiti vanno realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (Mtd) e in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standards tecnici internazionali;
l’Ispra dovrà approvare i criteri tecnici che consentano il collocamento dei rifiuti in discarica senza preventivo trattamento “discariche”;
è abrogato il divieto previsto dal Dlgs 36/03 di conferire in discarica rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13mila kJ/kg, previsto sin dal 1° gennaio 2007 ma sempre prorogato;
le miscelazioni di rifiuti non vietate ai sensi dell’articolo 187 del “Codice ambientale” non devono essere autorizzate e, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 «non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
Paola Ficco – Il Sole 24 Ore – 5 novembre 2015