di Stefano Simonetti. L’obbligo di trasparenza per le direzioni aziendali nasce con l’articolo 11 del decreto 150/2009 e viene rimodulato dall’articolo 42 del Dlgs 33/2013. II trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari è stato fissato dal Dpcm 319/2001, prevedendo che le Regioni definiscono il trattamento del Dg entro il tetto di 154.937 euro.
A questo importo può essere aggiunto un bonus fino al 20% dell’importo per il raggiungimento degli obiettivi. Infine, se la singola Regione la prevede, viene aggiunta un’integrazione del trattamento finalizzata a corsi di formazione obbligatoria per ulteriori 5.165 euro. Di conseguenza il trattamento massimo raggiungibile da un Dg è pari a 191.089 euro. Per fare un esempio pratico, leggendo il trattamento percepito dal Dg della Asl di Reggio Emilia, si deduce che la Regione Emilia-Romagna non ha applicato alcuna decurtazione; che per quella Asl è stato fissato l’importo massimo; che il Dg nel 2012 ha raggiunto il 100% degli obiettivi; che gli è stata attribuita l’integrazione per la formazione obbligatoria. Desta invece qualche perplessità il trattamento del suo collega di Piacenza che, seppure per poche migliaia di euro, scavalla il tetto massimo. Una prima considerazione di valenza generale. Molto spesso sulla stampa i direttori generali sono definiti “manager strapagati”. È doveroso ricordare che per legge il massimo stipendio erogabile da una pubblica amministrazione è parametrato su quello del presidente di sezione della Cassazione, cioè 302.000 euro. A parte la ben nota circostanza della scoperta in questi anni di decine e decine di alti dirigenti che superano di molto il tetto (il ministro D’Alia sta effettuando in questi giorni una ricognizione), appare corretto segnalare che lo stipendio massimo di un direttore generale di Asl resta in ogni caso intorno al 63% del top dell’intera Pa. Non solo. I valori nominali sono fermi al 2001 ma sono calati per effetto dell’art. 61, comma 14 della legge 133/2008 che a decorrere dal primo rinnovo o per i nuovi contratti ha decurtato del 20% i compensi delle direzioni aziendali. E qui inizia il caos applicativo perché molte Regioni hanno applicato la decurtazione e altre no. La strutturazione della nonna, assai complessa e tortuosa, abilitava a eludere la decurtazione in presenza di certe condizioni ma possiamo riscontrare Regioni virtuose che la applicano e Regioni con il piano di rientro che non la applicano. In alcuni casi (la Toscana) la nonna del 2008 non è stata applicata, ma dal 2012 è stata operata una riduzione del 5% mutuata dalla nonna del D1 78/2010, tra l’altro ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale. Per non parlare di altre Regioni (come la Puglia) che hanno tentato di adeguare con legge regionale i compensi dei direttori a quelli dell’apicale dell’area medica II tentativo è stato bocciato dalla Consulta, ma è un evidente segno del caos applicativo e del notevole disagio istituzionale di una situazione che vede in ciascuna azienda sanitaria molti medici (a volte parecchie decine) guadagnare più del proprio datore di lavoro.
Questo scenario disomogeneo ha indotto una mobilità dei direttori alla ricerca dei trattamenti migliori ma anche paradossi assoluti quali quello del direttore che cambiando Regione e assumendo la direzione di un’azienda molto più grande è andato a percepire uno stipendio più basso. Va anche detto che molti direttori sanitari hanno ottenuto dal giudice l’allineamento allo stipendio goduto dalla figura apicale della propria azienda. C’è anche il singolare caso di un direttore sanitario che percepisce non 1’80% del compenso del proprio Dg (come dice la legge) ma 1’80% dell’importo massimo attribuibile. Ma c’è un altro problema nella norma sulla trasparenza apportato da due significative modifiche alla pregressa disciplina della pubblicazione delle retribuzioni. La prima è che l’obbligo di pubblicazione delle retribuzioni perla dirigenza sanitaria è limitato ai capi dipartimento e ai direttori di struttura complessa. Sono esclusi i responsabili di struttura semplice e tutti i titolari di incarico professionale. A occhio, l’obbligo permane quindi soltanto per il 20% dei dirigenti sanitari. La seconda novità consiste nel chiarire che sono oggetto di pubblicienalione anche le prestazioni svolte in intramoenia. In punta di diritto le modifiche recenti sono da considerarsi abrogative delle due nonne precedenti perché il Dlgs attua uno specifico punto di delega di una legge successiva sia alla 15/2009 (“madre” del Dlgs 150) che alla 69/2009. Dovrebbe essere scontato che da due mesi si deve applicare in via esclusiva ed esaustiva l’art. 41 del decreto 33. Va detto in tutta onestà che la delega contenuta nel comma 36 prevedeva un «ampliamento delle ipotesi di pubblicità … di informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni»: il decreto delegato ha stravolto il concetto di “ampliamento” riducendo di 4/5 la platea dei dirigenti sanitari da pone in “vetrina”.
Stefano Simonetti – Sole 24 Ore Sanita’ di martedì 23 luglio 2013