Mancano solo due giorni alla deadline del 30 ottobre per l’approvazione in Senato del decreto legge sulla pubblica amministrazione che contiene la stabilizzazione dei precari. Dopo il via libera «sul filo di lana» dato dall’aula di Montecitorio il 25 ottobre scorso.
La nuova versione cambia di poco rispetto al testo approvato dalle commissioni Lavoro e Affari costituzionali nelle parti che riguardano il servizio santario, se non la possibilità di riconfermare i contratti a tempo determinato per gli esclusi dalla disciplina della stabilizzazione e la cancellazione dell’estensione alle Ipab delle nuove regole sul precariato.
Stabilizzazione negli enti Ssn. Per gli enti del Ssn, fermi restando i vincoli di legge sulle assunzioni, si applicano come in tutta la Pa i commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 4 del provvedimento in cui è prevista la possibilità di bandire concorsi fino al 31 dicembre 2016 per “recuperare” il personale a tempo determinato purché i partecipanti abbiano determinati requisiti (servizio a tempo determinato da almeno tre anni negli ultimi cinque anni, purché assunto con procedure selettive).
I bandi per le assunzioni. Il meccanismo sarà “di norma” quello di adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e si terrà in considerazione l’anzianità anagrafica, di servizio e i carichi familiari. Ovviamente è previsto il rispetto dei limiti di spesa.
In attesa di un nuovo Dpcm. A regolare il tutto però dovrà essere un Dpcm (su proposta dei ministeri di Salute, Economia, Pubblica amministrazione e d’intesa con la Stato-Regioni) da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi già a fine novembre. Nel Dpcm saranno previste anche specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, per individuare i requisiti per l’accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario e per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie, con almeno 5 anni di prestazione continuativa anche se non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le visite speciali per i medici fiscali. Confermata anche la modifica del Senato che prevede per i medici fiscali Inps che «le liste speciali siano trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali sono confermati i medici inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sui precari, e che vi risultavano già iscritti al 31 dicembre 2007». In sostanza si tratta della stablilizzazione dei medici precari dell’Istituto.
Certificati per l’attività sportiva. E, infine, i certificati per l’attività sportiva non agonistica che sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. I medici per il rilascio si avvalgono dell’esame clinico degli accertamenti incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del ministro della Salute, su proposta della FnomCeO, sentito il Consiglio superiore di sanità. Tutto a costo zero per la finanza pubblica.
Il testo del decreto all’esame del Senato
Il Sole 24 Ore sanità – 28 ottobre 2013