E’ in Gazzetta ufficiale la disposizione che prevede che il digestato utilizzato a fini agronomici, ricorrendone i presupposti, possa essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto. La disposizione, contenuta nell’articolo 52, comma 2 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata definitivamente approvata nella legge di conversione del decreto.
E’ possibile, quindi, considerare sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico e meccanico, di effluenti di allevamento, o residui di origine vegetale, o residui delle trasformazioni, o delle produzioni vegetali effettuate dall’agroindustria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra loro ed utilizzato a fini agrononomici. A tale scopo, devono ricorrere i presupposti previsti dal codice ambientale (quale, ad esempio, la legalità dell’utilizzo e l’assenza di trattamenti preliminari diversi dalla normale pratica industriale). La norma, sollecitata dalla Coldiretti, aiuta a risolvere alcuni problemi interpretativi sorti a causa della non perfetta chiarezza delle disposizioni vigenti. Viene rinviata ad un decreto ministeriale, quindi, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti ed all’efficienza d’uso, ai concimi di origine chimica, nonché delle modalità di classificazione delle operazioni normalmente effettuate su tali materiali, quali, ad esempio, le attività di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
Al comma 2 è stato aggiunto il 2-bis sui sottoprodotti da digestori anaerobici:
Art. 52, comma 2-bis – Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro e utilizzato ai fini agronomici.
Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
Il Punto Coldiretti – 12 settembre 2012