Se risultasse inefficace il confronto costruttivo l’Ufficio legale del Sindacato è a disposizione, oltre che per ogni eventuale esigenza di chiarimento anche per eventuali azioni legali
ll 12 dicembre 2011 la maggior parte dei Sindacati dell’Area della dirigenza medica e veterinaria, compresa FVM, ha inoltrato agli Assessori alla Salute di tutte le Regioni ed alle Direzioni di tutte le Aziende sanitarie del Paese una diffida – ampiamente diffusa alle nostre sedi periferiche – relativa alla necessaria corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 9 della “manovra 2010” approvata con Legge 122 del medesimo anno, alla luce anche delle relative Circolari applicative della Conferenza delle Regioni e del MEF. Tale disposizione risulta infatti già oggetto di applicazioni niente affatto uniformi nelle diverse realtà regionali ed aziendali (anzi, talora, perfino “fantasiose” se non addirittura ai limiti della legittimità).
Si è perciò ritenuto necessario sottolineare come dette Circolari abbiano potuto chiarire alcuni rilevanti aspetti e come, ciò nonostante, la norma si presti comunque a letture che potrebbero avere riflessi negativi economicamente assai rilevanti per dirigenti che operino in realtà diverse ovvero in aziende dove non siano stati colti (o non si siano voluti cogliere) né i criteri né la ratio sottesi ai provvedimenti in questione. Richiamata l’attenzione sul punto, si è quindi formalmente intimato alle Amministrazioni destinatarie di dare applicazione ai menzionati dispositivi di legge in modo uniforme e secondo i criteri meglio indicati nelle richiamate Circolari.
Il testo della diffida illustra già compiutamente quali siano gli elementi normativi con importanti riflessi economici cui è opportuno dedicare la massima attenzione in ogni realtà aziendale nella fase applicativa. Ma, proprio ad inizio d’anno, pare opportuno evidenziare, in particolare, quanto riportato circa la fondamentale “sequenza di azioni” mediante le quali devono essere determinati i fondi per la retribuzione di posizione e per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Per tali fondi, che non sono affatto “bloccati” e devono anzi essere ridefiniti annualmente, nonostante il vincolo imposto dalla norma alla “somma degli addendi”, è necessario (rectius: obbligatorio) che a livello aziendale si dia corso ogni anno (appunto all’inizio) alla specifica trattativa integrativa di parte economica così come esattamente e non casualmente previsto dal vigente CCNL 17/10/2008 art. 4 commi 1 e 3, verificando che il metodo ed i critieri posti a fondamento della ridefinizione dei citati fondi risulti conforme alle indicazioni menzionate.
Si confida perciò che quanto intimato possa risultare anche a livello aziendale utile strumento per sollecitare con maggior forza le Amministrazioni a non sottrarsi alla contrattazione integrativa ovvero a non trarre ad indebita giustificazione della propria inerzia un “blocco dei contratti” niente affatto tale a livello locale, e ad astenersi da condotte perlomeno ostruzionistiche se non, come talora accade, al limite del comportamento antisindacale. Qualora tuttavia risultasse inefficace il confronto costruttivo, sempre auspicabile, l’Ufficio legale del Sindacato e lo Studio legale convenzionato rimangono a disposizione, oltre che per ogni eventuale esigenza di chiarimento – nei modi indicati nella specifica area del sito (tenendo conto della difficoltà di effettuare valutazioni circa la corretta costituzione dei fondi aziendali, salvo accertare la correttezza dei criteri e dei principi alla base della loro determinazione) – anche per eventuali opportune azioni legali, così come evidenziato a conclusione della diffida stessa.
Mauro Gnaccarini – Responsabile Ufficio legale Sivemp
Fonte: sivemp.it – 9 gennaio 2011