Breaking news

Sei in:

La patente scade al compleanno come la carta d’identità

Circolare della presidenza del consiglio smentisce l’interpretazione restrittiva dei Trasporti

Anche la patente di guida (come la carta d’identità) scadrà il giorno del compleanno ma questa novità non si applicherà alle patenti superiori (per camion, corriere) e’a quelle eon durata limitata (per esempio, per motivi medici). Il documento inizialmente scadrà alla data naturale e sarà poi rinnovato con scadenza il giorno del compleanno. Lo ha affermato la presidenza del consiglio dei ministri con una circolare che estende l’applicazione della norma anche al di là delle carte d’identità e ribalta le indicazioni di segno opposto fornite in precedenza dal ministero dei trasporti.

Anche la patente di guida (come la carta d’identità) scadrà il giorno del compleanno ma questa novità non si applicherà alle patenti superiori (per camion, corriere ecc.) e a quelle con durata limitata (per esempio per motivi medici). In ogni caso l’allineamento non sarà automatico e richiederà l’aggiornamento della licenza di guida. In altre parole, il documento inizialmente scadrà alla data naturale e sarà poi rinnovato con scadenza il giorno del compleanno Lo ha affermato la presidenza del consiglio dei ministri con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012, appena divulgata, che ribalta le indicazioni di segno opposto fornite dal ministero dei trasporti. Lart. 7 del dl 5/2012 dispone che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, left. c), d) ed e), del dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso. Si tratta dei documenti di riconoscimento e d’identità rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge. Da subito erano stati avanzati dubbi sulla possibilità di ricomprendere le patenti fra i documenti soggetti alla semplificazione imposta dalla novella (si veda //dio-Oggi del 21/02/2012). E il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 6193 del 5 marzo 2012 aveva precisato a chiare lettere che alla patente di guida non si applica l’allineamento della scadenza al compleanno dell’interessato (si veda ItaliaOggi del 07/03/2012). Infatti occorre considerare che in materia di durata di validità delle patenti di guida le norme del decreto legislativo n. 285/1992 sono speciali rispetto alle norme del decreto legge n. 5/2012. Inoltre, la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in volta recepita dall’ordinamento interno. Precisamente, l’iniziale facoltà d’imporre liberamente le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, originariamente consentita dalla direttiva 91/439/ Cee del 29 luglio 1991 del consiglio, è stata poi superata dalla direttiva 2006/126/Ce del 20 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del consiglio, che ha fissato limiti precisi per la durata della licenza di guida, derogabili solo previa consultazione della commissione. Tali vincoli temporali

sono stati definiti concretamente dal decreto legislativo di attuazione n. 59 del 18 aprile 2011, che, fra l’altro, introduce modifiche dell’art. 126 del codice della strada con disposizioni applicabili dal 19 gennaio 2013. Ora, però,

con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 la presidenza del consiglio di ministri interpreta in senso estensivo la portata dell’art. 7 del dl 5/2012, affermando che la nuova regola che fissa la scadenza dei documenti in coincidenza con la data del compleanno si applica anche alle patenti di guida. A parere della presidenza del consiglio dei ministri il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza. Secondo quanto affermato nella circolare n. 7/2012, la coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, in quanto la direttiva fissa unicamente il limite massimo (pari a

quindici anni) del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, prosegue la nota, la disposizione di cui all’art. 7 del dl 5/2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D, a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla commissione medica legale, e alla carta di qualificazione del conducente. Dunque, secondo la presidenza, l’allungamento della scadenza della patente fino alla data del compleanno si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, comunque solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento.

 Il Sole 24 Ore – 21 agosto 2012

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top