Frontiere aperte in Europa con riferimento alla sicurezza sociale. I nuovi regolamenti, entrati in vigore nel maggio del 2010, danno infatti la possibilità per chi voglia viaggiare e lavorare nei vari stati dell’Unione europea, di avere gli stessi diritti sociali rispetto a chi abbia sempre risieduto e lavorato in un unico stato membro.
Il vademecum «disposizioni Ue sulla sicurezza sociale» presente nel sito dell’ Inps (www.inps.it) sintetizza i tratti salienti del regolamento Ce 987/2009 su tematiche quali pensioni di vecchiaia, invalidità e disoccupazione: di seguito gli approfondimenti del caso. Il coordinamento Ue. Piuttosto che parlare di armonizzazione dei vari sistemi nazionali, richiesta questa fin troppo pretenziosa, le disposizioni Ue hanno voluto creare un saldo coordinamento tra i vari sistemi nazionali di sicurezza sociale. Seppur infatti ciascuno stato membro è libero di decidere, in autonomia, le prestazioni da erogare oltre che le condizioni e le modalità con cui fornirle, i regolamenti comunitari hanno voluto garantire che le diversità di tali differenti normative non avessero svantaggiato chi avesse deciso di soggiornare e lavorare nei diversi stati membri dell’ Unione europea. L’implementazione di un enorme data base a livello di sicurezza sociale tra i vari stati membri ne è la prova: il sistema EESSI (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) ha infatti l’arduo compito di mettere in collegamento tra loro più di 50 mila enti nazionali previdenziali. I soggetti che possono usufruire di tali agevolazioni. Le disposizioni e il coordinamento dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale non è applicabile, a prescindere, a qualsiasi soggetto. Per poter rientrare in tali agevolazioni, infatti, sarà necessario o far parte di uno degli stati dell’Unione europea (Ue -27) o far parte dello Spazio economico Europeo o essere cittadini Svizzeri.
Gli stati rientranti nel primo gruppo sono l’Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, la Germania, l’Ungheria, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito mentre, quelli rientranti nel secondo gruppo sono quelli appena citati ovvero gli appartenenti all’Ue 27 oltre che la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. La pensione «europea» di vecchiaia. Grazie alle recenti disposizioni, come già anticipato, anche chi lavorerà all’estero, seppur per pochi mesi, non perderà gli anni contributivi maturati. Il processo di coordinamento ha infatti garantito tre principali diritti ai cittadini europei: il primo è la conservazione, in ciascun stato membro dove si sia lavorato, dell’anzianità contributiva fino al raggiungimento dell’età pensionabile. II secondo riguarda invece l’obbligo da parte di ciascuno stato all’erogazione di una pensione di vecchiaia; se dunque il soggetto interessato abbia lavorato in tre diversi stati membri, una volta raggiunta l’età pensionabile dovrà ricevere tre distinte pensioni di vecchiaia. Il terzo principio infine riguarda il calcolo in base all’anzianità contributiva: l’importo che si riceverà da ciascuno stato in cui si è lavorato dipenderà dalla copertura maturata in quella specifica nazione.
In una situazione come quella attuale in cui i giovani, anche a causa del prolungarsi di una crisi economica che non stenta ad arrestarsi, sono sempre di più alla ricerca di lavori all’estero, la sicurezza di essere previdenzialmente «coperti» non può essere considerato un aspetto di poco conto. I contributi versati, anche se per periodi relativamente brevi, non andranno persi e ogni stato si troverà a versare al momento dell’età pensionabile, una pensione corrispondente ai periodi assicurativi maturati nel proprio territorio. Varrà dunque la regola del «cumulo» cosicché qualora i contributi maturati in uno stato non siano sufficienti per far acquisire il diritto al pensionamento, si terrà conto di altri periodi assicurativi maturati altrove. L’esempio potrebbe essere quello di un soggetto italiano che abbia lavorato sempre in Italia ma che, da giovane, aveva regolarmente prestato lavoro in Spagna per otto mesi versando i relativi contributi. In tal caso, seppur il periodo sia molto breve, il soggetto italiano non perderà nessun contributo versato altrove: la Spagna, al momento del pensionamento, dovrà farsi carico pro-quota degli 8 mesi contributi versati a suo tempo dal lavoratore. Altro esempio potrebbe essere quello di un soggetto italiano che abbia lavorato per otto anni in Italia, per 20 in Francia e per sette in Inghilterra. Seppur abbia lavorato in tre distinte nazioni, avrà comunque raggiunto, cumulativamente, 35 anni contributivi una volta raggiunta l’età pensionabile. Lo stato italiano dunque dovrà calcolare la pensione cui lo stesso avrebbe diritto dopo 35 anni di contributi versati nel suo territorio seppur l’erogazione verrà suddivisa tra gli stati membri per cui siano stati versati i contributi: l’Italia si farà carico dunque di 8/35 della pensione, la Francia di 20/35 e l’Inghilterra dei restanti 7/35. In altri termini, l’interessato riceverà tre distinte pensioni commisurate ai periodi assicurativi maturati in ciascuno degli stati membri.
Qualora, come nel caso degli esempi, si sia lavorato in più di uno stato membro, la domanda di pensione andrà presentata nel paese di residenza a meno che non visi abbia mai lavorato. In tale ultima ipotesi, ci si dovrà rivolgere al paese in cui si è lavorato per ultimo. Ciò non toglie comunque che le pensioni potranno maturare in momenti diversi variando il sistema pensionistico da paese a paese.
Vale il cumulo anche per l’invalidità
Anche per la pensione d’invalidità, così come per quella di vecchiaia, si dovrà tener conto dei periodi di assicurazione maturati in altri stati membri. Il vademecum «disposizioni Ue sulla sicurezza sociale» prevede tre diversi casi in considerazione della situazione previdenziale del soggetto prima dell’avvenuta invalidità: il primo è quando il soggetto è stato assicurato in soli stati membri in cui l’importo pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo, il secondo fa invece riferimento a quei soggetti assicurati presso stati membri in cui l’importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo e infine, il terzo, è quello misto e contempla sia che il soggetto sia stato assicurato in stati membri dove valga la regola della lunghezza del periodo assicurativo, sia stati dove valga la regola inversa. Nel primo caso, come già argomentato per le pensioni di vecchiaia, il soggetto riceverà, proporzionalmente, tante pensioni quanti sono gli stati membri presso cui lo stesso abbia lavorato prima della sopravvenuta invalidità. Nel secondo caso invece, il soggetto riceverà una pensione dallo stato cui era assicurato al momento di diventare invalido avendone diritto per intero anche qualora sia stato assicurato solo per un breve periodo e non potendo comunque beneficiare di pensioni erogate dagli altri stati presso cui era stato assicurato in precedenza. Il principio che soggiace in tale seconda situazione è quello del regime dei rischi per cui non conta essere stati assicurati in passato ma esserlo al momento della sopravvenuta invalidità. In ultimo, il caso misto per cui il soggetto era prima assicurato in uno stato membro in cui l’importo della pensione d’invalidità è condizionato dalla lunghezza del periodo e poi in uno stato in cui vale la regola inversa. In tale ultima fattispecie riceverà due distinte pensioni: una commisurata ai periodi di assicurazione completati secondo le regole del primo stato e l’altra erogata dallo stato presso cui era assicurato al momento dell’invalidità. Nel caso contrario ovvero se fosse stato prima assicurato in uno stato in cui la pensione non fosse condizionata alla lunghezza del periodo assicurativo e poi in uno stato in cui valga la regola inversa, il soggetto in questione riceverà due pensioni commisurate ai periodi di assicurazione maturati nei vari stati.
ItaliaOggi sette – 10 settembre 2012