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    Home»Notizie ed Approfondimenti»L’albo non fa più differenza. Regole chiare per le professioni
    Notizie ed Approfondimenti

    L’albo non fa più differenza. Regole chiare per le professioni

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche26 Dicembre 2012Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Attività in chiaro per i senz’albo. Il consumatore che vuole affidarsi a un professionista non iscritto a un ordine, infatti, d’ora in poi potrà andare sul sito del ministero dello sviluppo economico, scorrere l’elenco delle associazioni professionali legate al settore d’interesse, e valutare attestazioni e standard qualitativi degli iscritti.

    È questo uno degli obiettivi principali del disegno di legge sulle professioni non regolamentate, approvato il 19 dicembre scorso in via definitiva dalla Camera (si veda ItaliaOggi del 20 dicembre), che regolamenta dopo 30 anni un universo di 3,5 milioni di lavoratori, dipendenti e autonomi, che esercitano un’attività professionale senza essere iscritti in ordini o albi professionali. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Le definizioni. Il ddl definisce anzitutto la professione non organizzata in ordini o collegi, escludendo dalla disciplina le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o collegi, le professioni sanitarie e le attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Chiunque svolga una professione non ordinistica, inoltre, dovrà contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della stessa legge.

    Le associazioni. I professionisti possono costituire associazioni professionali, allo scopo di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

    Le associazioni possono anche costituire forme aggregative, che rappresentano le associazioni aderenti e devono agire in piena indipendenza e imparzialità. Si tratta di soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

    La pubblicità. Le associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi in cui le associazioni autorizzino i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito Internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della c.d. «direttiva servizi» (dlgs 59/2010).

    Le attestazioni. Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti, dalla regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano però requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

    Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche Uni, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

    La vigilanza. La non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell’associazione o contenute nell’attestazione rilasciata, infine, è sanzionabile ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del ministero dello sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della legge.

    © Riproduzione riservata – ItaliaOggi – 26 dicembre 2012

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