Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito in materia di retribuzione straordinaria, con la nota n. 2642/2014 spiega che, in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di retribuire un lavoratore che ha effettuato straordinari senza che il valore sia iscritto nel Libro Unico del Lavoro deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista della Legge n. 4/1953.
Così si è espresso il Ministero del Lavoro in una nota, rispondendo al dubbio posto dalla DRL Veneto. Le disposizioni per le quali si chiede l’applicabilità, in sede di ordinanza ingiunzione, del principio di specialità, ai sensi dell’art. 9 L. n. 689/1981, sono: l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003 per cui «il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (…)»; gli artt. 1 e 3 L. n. 4/1953 secondo i quali i datori di lavoro devono consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga e tale documento di riepilogo deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
La problematica concerne quindi la verifica se una delle due disposizioni possa considerarsi speciale rispetto all’altra. In relazione alle finalità delle citate disposizioni il MLPS evidenzia che, mentre quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto sia sulla retribuzione in base ai parametri della contrattazione collettiva, la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. La condotta della mancata indicazione in busta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell’ambito del totale: ciò comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003. In sostanza, in caso di ‘fuori busta’ trovano applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori alla previsione dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione ex d.lgs. n. 66/2003.
Fonte: www.fiscopiu.it – 8 maggio 2014