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    Home»Notizie ed Approfondimenti»L’Inps: no ritiro anticipato con riscatti per anni prima del’96
    Notizie ed Approfondimenti

    L’Inps: no ritiro anticipato con riscatti per anni prima del’96

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche6 Marzo 2012Nessun commento2 Minuti di lettura
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    I medici del Ssn che riscattano la laurea o la specializzazione per anni antecedenti al 1996 non potranno accedere al pensionamento anticipato previsto dall’articolo 24, comma 11, della Manovra “salva Italia”.

    È la precisazione che arriva dall’Inps, gestione ex Inpdap, in risposta al quesito sollevato il 20 febbraio dall’Anaao-Assomed in seguito alle richieste di chiarimento inviate da diversi iscritti.

    Nella 214/2011, in sostanza, si ammette la flessibilità in uscita soltanto per i lavoratori il cui «primo accredito contributivo» sia successivo al 1 gennaio 1996. Per il sindacato la locuzione merita un approfondimento, perché il medico che ha riscattato dopo quella data una laurea o specializzazione conseguiti antecedentemente rischia di vedersi negare il pensionamento anticipato. «Paradossalmente» scrive l’Anaao nella lettera indirizzata all’Inps «a una maggiore anzianità contributiva corrisponderebbe un pensionamento successivo. Infatti, se il primo accredito retributivo è riferito al periodo riscattato e non alla data del versamento, un assunto nel 1996 nato nel 1962 che riscatta 10 anni di laurea e specializzazione andrebbe in pensione nel 2030 con un’età di 68 anni e un’anzianità di 44. Con le previsioni del comma 11, invece, questo stesso soggetto potrebbe uscire nel 2027 a 65 anni e 1 mese».

    La risposta dell’Inps-ex Inpdap conferma la prima lettura: «L’art. 24, comma 11» si legge nella nota dell’Istituto «stabilisce che i lavoratori con primo accredito contributivo decorrente dal gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione anticipata al compimento dei sessantatré anni, a condizione che risultino in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno vent’anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo mensile pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale». In altri termini, prosegue l’Inps, possono accedere al trattamento tutti i lavoratori «che si trovano in un sistema pensionistico contributivo». Al contrario, chi presentano domanda di riscatto della laurea e specializzazione per periodi che «si collocano temporalmente prima del gennaio 1996», non si trova più in un sistema contributivo a prescindere dalla data in cui effettua il versamento e di conseguenza non può più usufruire dell’uscita flessibile.

    DoctorNews – 6 marzo 2012

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