Le nuove modalità di pagamento dell’onere di riscatto di cui all’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 hanno carattere tassativo? Ovvero, è possibile rateizzare l’onere in 120 rate indipendentemente dall’importo?
La legge ha introdotto, tra l’altro, il comma 4-bis all’articolo 2 del Dlgs 184/1997 il quale stabilisce che gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati in unica soluzione ovvero 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Dal chiaro tenore letterale della norma, deriva che qualsiasi somma dovuta per onere, trattandosi di disciplina di favore per il richiedente, può essere pagata in forma rateale mediante rate mensili da durare fino a dieci anni. Resta peraltro confermata la facoltà da parte dell’interessato di versamento dell’onere di riscatto in un più breve numero di anni rispetto a quello massimo consentito.
(Claudio Testuzza) – Il Sole 24 Ore sanità – 23 gennaio 2014