di Daniele Cirioli. Tutela Inail ad ampio raggio. Il diritto al riconoscimento del peggioramento di patologia spetta non solo ai titolari di rendita (ipotesi già prevista), ma pure a chi non sia stato indennizzato o lo sia stato solo in capitale per l’originaria malattia. Lo precisa l’Inail nella circolare n. 32/2015, estendendo gli effetti della sentenza n. 46/2010 della corte costituzionale sulla possibilità di una revisione d’indennizzo di una malattia professionale oltre gli ordinari termini di revisione (quindici anni), per effetto del protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio.
Il principio giurisprudenziale. Con la citata sentenza, la suprema corte ha stabilito che, se è vero che dopo quindici anni non è più possibile chiedere il riconoscimento di un peggioramento dei postumi di una malattia professionale, ciò non esclude aprioristicamente la possibilità di una nuova valutazione dei postumi derivanti dal protrarsi dell’esposizione del lavoratore allo stesso rischio patogeno e, quindi, la risarcibilità dell’eventuale maggiore inabilità.
L’aggravamento. Dal punto di vista operativo, l’Inail ha recepito il principio giurisprudenziale (nella circolare n. 5/2014 su ItaliaOggi del 28 gennaio 2014) stabilendo che la denuncia di un aggravamento che si sia verificato entro quindici anni, termine fissato dal T.u. Inail (dpr n. 1124/1965) per la revisione delle rendite, determina un aggiornamento (appunto revisione) della prestazione in godimento. Invece la denuncia di un aggravamento che si sia verificato dopo la scadenza del quindicennio è da considerare una nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione (oltre la data di decorrenza della rendita già in essere) dell’esposizione all’agente patogeno che ha causato l’originaria patologia.
La novità. Finora l’Inail ha fatto riferimento solo a ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al rischio riguardi un lavoratore già titolare di rendita, mentre non ha preso in considerazione le ipotesi in cui la protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato solo in capitale (postumi fino al 15%). La novità è l’estensione della sfera applicativa del principio giurisprudenziale ai casi esclusi. Con l’occasione inoltre l’Inail precisa che la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione allo stesso rischio sia avvenuta in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la prima tecnopatia. Tre in conclusione (tutte) le ipotesi di aggravamento da considerare «nuova malattia», dopo quindici anni, per protrazione d’esposizione all’agente patogeno che ha causato la malattia originaria:
a) malattia denunciata dopo il 15/3/2000 riconosciuta ma non indennizzata (grado inferiore al 6%);
b) malattia denunciata dopo il 15 marzo 2000, indennizzata in capitale (grado dal 6 al 15%);
c) malattia denunciata prima del 16 marzo 2000, riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado d’inabilità inferiore all’11%).
Le novità si applicano ai casi futuri, nonché a quelli ancora in fase di istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passato in giudicato.
ItaliaOggi – 26 febbraio 2015