Il Tar del Lazio ha definitivamente respinto il ricorso contro l’Ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 che disciplina le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. La sentenza
Il provvedimento era stato impugnato da due associazioni amatoriali, Engea e Sef, che sostenevano che l’ordinanza in questione era lesiva della concorrenza perché dava poteri di autorizzazione ad alcuni enti. Le associazioni sostenevano anche che il sottosegretario alla Salute non aveva competenza per emetterla.
La sentenza del 2 luglio scorso, non riconosce alle ricorrenti un interesse nell’impugnare l’Ordinanza che «ha il solo intento di assicurare una tutela minima sia per l’incolumità e la salute umana che dell’animale nello svolgimento delle manifestazioni in cui sono impiegati equidi che si svolgono al di fuori dei percorsi ufficialmente autorizzati dagli Enti a ciò preposti». Nessun vulnus “all’attività espletata dalle ricorrenti che si concretizza nella normale e quotidiana attività di equitazione e, quindi, non è soggetta al regime autorizzatorio introdotto dal provvedimento in questione”.
Quanto ai poteri del sottosegretario la loro delega è ampia ei sottosegretari di Stato sono coadiutori del Ministro, “sicché chi a tali funzioni è stato preposto ben può sottoscrivere legittimamente e senza alcuna incompetenza di firma gli atti per i quali ha ricevuto la delega”. Quanto all’urgenza del provvedimento era amiamente giustificata dai gravi fatti successi durante alcune manifestazioni di piazza, come i palii.
11 luglio 2012