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Rabbia. Veneto, verifica efficacia campagna vaccinazione volpi

Con decreti del 16 e del 24 giugno la Regione Veneto ha definito i programmi di verifica dell’efficacia della prima campagna di vaccinazione orale antirabbica 2011 nelle volpi

Bur n. 49 del 08/07/2011

Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL’ UP CACCIA E PESCA n. 21 del 16 giugno 2011

Misure urgenti per contrastare la diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: programma di verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica nelle volpi. Prima campagna di vaccinazione ordinaria 2011.

Il Dirigente (omissis)  

Decreta

1. E’ approvato l’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. sono confermate le disposizioni di cui al Ddr n. 155 del 15.06.2010 non in contrasto con il presente provvedimento;

3. il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Amministrazioni provinciali sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A_233473.pdf

Bur n. 49 del 08/07/2011

Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL’ UP CACCIA E PESCA n. 23 del 24 giugno 2011

Parziali modifiche al Decreto dirigenziale n. 21 del 16 giugno 2011, concernente: “Misure urgenti per contrastare la diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: programma di verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica nelle volpi. Prima campagna di vaccinazione ordinaria 2011”.

Il Dirigente

Decreta

1. A parziale modifica dell’Allegato A al Decreto del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 21 del 16 giugno 2011, il primo periodo delle “Modalità di realizzazione dei prelievi e di conferimento dei campioni” del suddetto allegato è sostituito dal seguente:

“Ai fini della verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica effettuata nella prima campagna di vaccinazione ordinaria 2011, saranno considerati utili i campioni provenienti da soggetti adulti prelevati ad altitudine inferiore ai 2300 m. s.l.m.. Pertanto le attività di prelievo di cui alle tabelle precedenti dovranno svolgersi entro i suddetti limiti altitudinali e, nei limiti delle possibilità di riconoscimento a distanza della classe di età dei soggetti, a carico preferibilmente di esemplari adulti.”;

2. sono confermate le disposizioni di cui al Ddr n. 155 del 15.06.2010 e al Ddr n. 21 del 16.06.2011 non in contrasto con il presente provvedimento;

3. il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Amministrazioni provinciali e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

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