E’ stata pubblicata sul Bur n. 50 del 27 maggio 2016 la legge regionale n. 15 del 26 maggio 2016 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”.
“La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l’idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi” si legge nella premessa.
La Giunta regionale coordina, sovraintende e verifica l’attuazione della legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.
Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell’articolo 2, in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992:
- armi comuni da sparo;
- trappolaggio con successivo abbattimento dell’animale;
- metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.
Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:
- la polizia provinciale e locale;
- gli agenti venatori volontari;
- le guardie giurate;
- gli operatori della vigilanza idraulica;
- i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;
- altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.
Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l’effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.
Per l’applicazione della legge vengono stanziati 250mila uro per l’esercizio 2016.
29 maggio 2016