E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.96 del 24 aprile 2013 il decreto del Ministro delle Politiche agricole Mario Catania recante le modalità per l’attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della Dop Mozzarella di Bufala Campana.
Il provvedimento abroga il precedente decreto ministeriale del 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop in attuazione dell’art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 21 marzo scorso. Il precedente decreto del 6 marzo 2013 non teneva conto dei sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il nuovo provvedimento prevede che a partire dal prossimo 30 giugno 2013 per tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo della Bufala Campana Dop sarà possibile continuare a produrre sempre nello stesso stabilimento mozzarella Dop e altre tipologie di sottoprodotti o derivati della stessa materia prima inclusa la ricotta. Tuttavia i produttori saranno obbligati ad acquistare esclusivamente latte di bufala proveniente dall’area Dop, per qualunque prodotto intendano realizzare. E’ vietata invece in tali stabilimenti la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, così come sono vietate la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee per le lavorazioni sopra menzionate.
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Mozzarella di bufala, Macrì (UNC): “Etichetta deve informare il consumatore”
“Maggiori garanzie per i consumatori, ma anche tutela per un prodotto simbolo del nostro Paese”. Con questo parole Agostino Macrì, esperto di sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori, riassume il Decreto, emanato lo scorso 23 aprile dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali che regola la produzione e la vendita della mozzarella di bufala DOP. “Il regolamento – spiega Macrì – stabilisce che i produttori possano continuare a produrre nello stesso stabilimento sia mozzarella DOP che altre tipologie di formaggi (quali ricotta e mozzarella non DOP) a condizione che il latte utilizzato provenga dall’area riconosciuta come di origine protetta. La mozzarella DOP per fregiarsi di questo appellativo, infatti, deve essere prodotta seguendo un preciso disciplinare che, tra l’altro, prevede l’utilizzazione di latte fresco: quei caseifici non iscritti al consorzio DOP che possono utilizzare latte di bufala o semilavorati di qualsiasi provenienza non potranno, dunque, fregiarsi della denominazione”.
“In concreto – aggiunge l’esperto – i consumatori troveranno sul mercato tre tipi di prodotti: la mozzarella di bufala campana DOP; la mozzarella di bufala non DOP, ma realizzata comunque con latte di area DOP dai produttori aderenti al consorzio e infine il prodotto non certificato, realizzato da tutti gli altri con latte e semilavorati bufalini qualsiasi, proveniente da ogni dove. Ciò che è fondamentale è che un’adeguata etichetta informi il consumatore del prodotto che sta acquistando per evitare che la mozzarella si riveli una bufala!”.
30 aprile 2013