Nuove norme. Il congedo parentale si amplia anche a sostegno di adozioni e vittime di violenza, ma le coperture sono in fieri
di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti. Un cambiamento significativo, già in atto dallo scorso 25 giugno, quello che riguarda la tutela della maternità e della paternità dei lavoratori, realizzato attraverso una nutrita serie di interventi al testo del Dlgs 151/2001.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, pubblicato sul supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 n. 144, ha attuato la delega contenuta all’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 per la revisione della disciplina posta a tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le novità e scenari per la copertura
Le nuove misure completano l’equiparazione della tutela in caso di adozione e affidamento a quella riconosciuta per le nascite, innalzano da otto a dodici anni l’età del bimbo o il periodo decorrente dall’ingresso in famiglia che consente di fruire di alcune particolari tutele, consentono di fruire dei congedi su base oraria anche se il contratto collettivo non lo prevede.
Sono misure significative che trovano un limite nella loro sperimentabilità, poiché il decreto dispone espressamente che esse valgono fino al 31 dicembre 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015.
A tal fine, per il triennio 2016-2018, il 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata.
Per gli anni successivi occorre siano emanati i decreti legislativi che garantiscono la copertura finanziaria.
Peraltro, con un comunicato stampa dello scorso 25 giugno il sottosegretario al Lavoro conferma che “una volta divenuto definitivo il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali ora all’esame delle Camere, le misure diverranno strutturali. Il decreto prevede, infatti, all’articolo 42, comma 2, la copertura in modo permanente dei relativi oneri, quantificati a regime in circa 140 milioni di euro l’anno”.
I congedi parentali
Con la modifica dell’articolo 32 del Dlgs 151/2001 viene elevata da 8 a 12 anni l’età entro la quale può essere fruito il congedo parentale dei genitori, inoltre, il congedo può essere fruito giornalmente oppure su base oraria anche se ciò non è previsto dalla contrattazione collettiva.
E’ demandato alla contrattazione collettiva fissare le modalità di fruizione del congedo su base oraria, compresi i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Nelle more della regolamentazione contrattuale, il Dlgs 80/2015 stabilisce che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dallo stesso Dlgs 151/2001.
Migliora anche il trattamento economico. Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, e non più al terzo anno, un’indennità pari al trenta per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L’articolo 23 del Dlgs n. 80 in commento introduce il diritto delle donne vittime di violenza ed inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, fruendo nel periodo di astensione di una indennità pari all’ultima retribuzione.
L’astensione obbligatoria
All’articolo 16, comma 1, viene precisato (lettera d) che il divieto di adibire la donna al lavoro vale anche per i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, e che tali giorni si aggiungono al congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Al Dlgs 151/2001 viene, inoltre, aggiunto l’articolo 16-bis che stabilisce il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino, così ottemperando alla decisione della Corte costituzionale in tal senso orientata. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Viene, infine, esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti il diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il Sole 24 Ore – 1 luglio 2015