E’ necessario affrontare le varie problematiche relative allo smaltimento delle carcasse delle nutrie e l’amazione di nuove norme di polizia veterinaria. Lo ha dichiarato il sottosegretario Giuseppe Castiglione rispondendo all’interrogazione dell’onorevole Roberto Caon, sull’indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie.
Per il controllo delle nutrie, la recente modifica normativa (decreto-legge 24 giugno 2014, n.?91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.?116) della legge 11 febbraio 1992, n.?157 prevede l’equiparazione della specie ai ratti ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela. Castiglione ha auspicato l’emanazione di nuove norme dopo le Linee guida per la gestione delle nutrie emanate dall’istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra)
Interrogazione n.?5-03518 Caon: Sull’indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie.
TESTO DELLA RISPOSTA del sottosegretario Giuseppe Castiglione
Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell’Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l’abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.
Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l’economia e la biodiversità dell’Europa.
Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n.?91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.?116, ha approvato la modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.?157, che prevede l’equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.
Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della citata legge n.?157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli. Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all’eradicazione della specie.
Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l’altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l’emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall’istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).
Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le altre amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.
Detta attività sarà volta a promuovere l’adozione, nell’ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l’uomo.
19 settembre (ufficio stampa Sivemp Veneto)