La competenza nella gestione delle popolazioni di nutrie e delle carcasse degli animali abbattuti è dei Comuni. Questa la precisazione fornita dal Ministero della Salute a seguito di un’apposita richiesta di chiarimenti inoltrata da Coldiretti in merito alla interpretazione della circolare Dgsaf 22732 del 31 ottobre 2014, con particolare riferimento alla problematica relativa allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti.
Nel dettaglio, con la citata circolare di ottobre, il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche agricole hanno chiarito la portata e gli effetti dell’intervento legislativo (articolo 11, comma 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con legge 11 agosto 2014, n.116) che ha disposto l’esclusione della nutria dall’elenco delle specie di fauna selvatica protette ai sensi della legge n.11 febbraio 1992, n.157, così da prevederne il diverso inquadramento tra quelle nocive, al pari di topi e ratti.
I Ministeri, in quella sede, hanno precisato che la norma determina due ordini di conseguenze: da un lato il trasferimento delle competenze di gestione, dalle Regioni e dalle Province, in capo ai Comuni e, dall’altro lato, ai fini dell’abbattimento, la possibilità di far ricorso a tutti gli strumenti di norma utilizzati, “analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni”. Inoltre, nella circolare trova conferma la non applicabilità della disciplina in materia di maltrattamento degli animali nonché delle disposizioni comunitarie relative alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
Con riferimento, quindi alla gestione delle carcasse di animali morti, nella nota DGISAN 3991 del 9 febbraio 2015, il Ministero della salute evidenzia la sostanziale differenza tra il trattamento e lo smaltimento di animali morti nell’ambito di azioni organizzate di cattura e lo smaltimento di quelli oggetto di abbattimento occasionale, quale è il caso della soppressione di singoli esemplari effettuato nell’ambito delle attività agricole.
Al riguardo, il Ministero, precisa che “alla competenza dei Comuni nella gestione delle popolazioni di nutrie attiene la condizione di programmi di abbattimento, a fronte di situazioni locali di sovrappopolamento, con conseguenti catture e smaltimento delle carcasse degli esemplarti coinvolti che, in assenza di sospetti di malattie trasmissibili, ricadono nel regolamento CE n.1069/2009” (articolo 9, lettera f) , punto i), che definisce le misure sanitarie da applicare alla gestione dei sottoprodotti di origine animale.
Diversamente, nel caso di abbattimento occasionale di singoli esemplari da parte di un imprenditore agricolo, compete al Comune, nell’ambito delle generali attribuzioni in materia di rifiuti, assicurare la corretta gestione finale dell’animale morto. In tale prospettiva, si ritiene che, al di là delle ordinarie competenze dell’ente locale, possa essere utilmente sollecitata l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti quando, in considerazione di specifiche e motivate circostanze, possa rendersi opportuna la definizione di adeguate procedure, anche semplificate, di smaltimento sul luogo di produzione, soprattutto in zone isolate, in analogia con le deroghe accordabili nell’ambito del regolamento comunitario n.1069/2009 che, espressamente, contempla alcune ipotesi di deroga autorizzabili da parte dell’Autorità competente.
Il Punto Coldiretti – 6 marzo 2015