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Origine obbligatoria in etichetta per latte e formaggi in Italia, il decreto sarà in vigore dal 19 aprile. Ecco tutte le novità e le diciture da utiizzare

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 9 dicembre 2016 che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. L’obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 e si applicherà a tutti i tipi di latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale) ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del citato decreto, preimballati ai sensi dell’art. 2 del reg.UE 1169/2011, destinati al consumo umano.

Con questo nuovo sistema sarà possibile indicare al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.

LE NOVITÀ DEL DECRETO

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

*”Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

*”Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

*”latte di Paesi UE”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

*”latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.

Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato. 

É stabilito un periodo transitorio per i prodotti “portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati” prima dell’applicazione, i quali potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 giorni dalla vigenza del decreto.

Fonte Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Leggi Decreto 9 dicembre 2016 “Indicazioni dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del re.UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”

Fonte Ceirsa – 23 gennaio 2017

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